Art. 36 Principi generali - Responsabili incaricati della direzione lavori

1. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 5, 6 e 8, sono svolti dagli organi del Genio previsti dagli ordinamenti di Forza armata, che sono funzionalmente dipendenti da Geniodife per le attività connesse ai lavori di cui agli articoli 5 e 6.

2. In alcuni casi, per esigenze organizzative, Geniodife può costituire una specifica direzione lavori richiedendo il personale alla Forza armata interessata alle opere o a più Forze armate nel caso di opere a carattere interforze.

3. Gli interventi realizzati fuori dal territorio nazionale di cui al Capo XII sono eseguiti sotto il coordinamento e la direzione tecnico-contabile di organi del Genio all'uopo istituiti.

4. I lavori eseguiti sul territorio nazionale da Paesi alleati sono coordinati e diretti da direzioni dei lavori del Paese alleato.

5. L'incarico di direttore dei lavori è conferito agli ufficiali del Genio. L'incarico può essere conferito anche al personale civile, appartenente alla terza area con profilo tecnico, dotato di adeguata capacità tecnico professionale, in conformità a quanto stabilito dal codice e dal regolamento generale.

6. L'incarico, per ogni singolo lavoro, è conferito dal responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, correlando la capacità tecnico professionale del soggetto alla natura dell'intervento da realizzare.
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