Art. 17 Competenze

1. L'individuazione delle esigenze tecnico-operative, l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori di Forza armata e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori.

2. Gli studi di fattibilità redatti per l'elaborazione dei programmi evidenziano, tra l'altro, la motivazione dell'intervento.

3. Dopo l'approvazione, i programmi sono trasmessi a Geniodife o agli organi tecnici di Forza armata, laddove competenti, che ne avviano l'esecuzione mediante diramazione agli organi esecutivi del Genio.

4. Contestualmente gli organismi di cui al comma 3 inviano i programmi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Osservatorio per la pubblicità prevista dall'art. 128, comma 11, del codice, con omissione dei lavori segretati e di quelli esclusi ai sensi dell'art. 18 del codice.

5. La programmazione degli interventi realizzati dalle Forze armate fuori dal territorio nazionale è disciplinata al Capo XII.
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