Art. 16 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione:

a) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori e accerta la sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 90, comma 6, del codice, giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla Amministrazione aggiudicatrice;

b) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento degli stessi;

c) nomina il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e vigila sulla sua attività;

d) accerta che ricorrano le condizioni previste dalla legge per le varianti in corso d'opera;

e) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

f) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti;

g) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori e promuove la costituzione della commissione per la proposta di accordo bonario ai sensi dell'art. 240, comma 5, del codice, in tale ambito richiedendo all'ente deputato all'approvazione del contratto la nomina del componente dell'Amministrazione in seno alla commissione;

h) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità è responsabile della correttezza degli elementi di informazione relativi all'esecuzione;

i) trasmette agli organi competenti dell'Amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

l) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi all'esecuzione dei lavori, per le attività di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice;

m) assume, nell'ambito della fase di esecuzione, gli obblighi del responsabile dei lavori, ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

n) svolge funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione dei lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali.
Condividi questo contenuto: