Art. 15 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di affidamento

1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento:

a) verifica la legittimità dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di progettazione;

b) verifica la conformità alle norme di legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli atti di invito;

c) accerta, prima della pubblicazione del bando di gara, tramite il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, che non siano sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto;

d) assicura che sia messa a disposizione delle ditte concorrenti tutta la documentazione prevista a base di gara, compresi i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;

e) nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;

f) richiede all'Amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

g) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi di informazione connessi all'affidamento dei lavori, per le attività di propria competenza, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del codice.
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