Art. 133 Verifica della prestazione

1. Per le spese di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 125, comma 11, del codice, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformità entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a detta soglia, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese. La verifica di conformità è eseguita da dipendenti militari o civili dell'organismo o, qualora necessario, anche da estranei all'organismo medesimo, secondo le disposizioni vigenti presso ciascuna Forza armata, o presso l'Arma dei carabinieri, appositamente nominati dal comandante o dal dirigente preposto alla direzione dell'organismo procedente. Le relative risultanze devono formare oggetto di apposito atto sottoscritto da coloro che hanno effettuato la verifica di conformità. Le operazioni di verifica non possono essere effettuate dai dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni e servizi.
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 09/11/2020 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE AFFIDAMENTI DIRETTI DEL SETTORE DIFESA

Il DPR 236/2012 all'art. 133 co. 1i ndica che le spese per l'acquisizione di beni e servizi (si suppone che nei servizi in questo caso rientrino anche i lavori) di importo superiore alla soglia dell'art 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2016 ( € 40.000 + IVA) ossia il vecchio codice dei contratti, siano sottoposte a verifica di conformità (leggasi collaudo vero e proprio con emissione di verbale) mentre per quelle di importo inferiore basta una semplice dichiarazione di buona provvista o buona esecuzione(o retrofattura). Tale interpretazione è corretta? Vale anche per i lavori? È valida anche a seguito dall'entrata in vigore del nuovo codice D.Lgs. 50/2016? Magg. Filippo STIVANI