Art. 122 Ritardi nei pagamenti e interessi

1. In caso di ritardo nei pagamenti spetta all'esecutore la corresponsione degli interessi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile all'esecutore, ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui all'art. 123 o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione.
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