Art. 121 Anticipazioni

1. L'erogazione delle anticipazioni, nei casi e nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso d'interesse legale rapportato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, nei termini contrattualmente definiti.

2. L'importo della garanzia è progressivamente ridotto nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, in rapporto al recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.
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