Art. 119 Consegne frazionate

1. Le quantità dei materiali previsti per i singoli lotti sono inscindibili. Per termine di consegna del lotto s'intende quello in cui il materiale relativo a ciascun lotto viene completamente consegnato.

2. L'Amministrazione può riservarsi la facoltà, in rapporto alle proprie esigenze, di accettare consegne frazionate. Si tiene conto dei valori dei materiali già consegnati agli effetti della determinazione delle penalità nelle quali la ditta può incorrere per eventuali ritardi nel completamento dei lotti stessi.
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