Art. 118 Consegna

1. L'esecutore è tenuto a introdurre, a propria cura, rischio e a proprie spese, nei luoghi, nei locali e con le modalità convenute in contratto, i beni oggetto della prestazione.

2. L'esecutore dà avviso scritto all'Amministrazione di ogni singola consegna nelle forme previste dall'art. 77 del codice.

3. In caso di fornitura i beni diventano di proprietà dell'Amministrazione solo dopo la verifica di conformità, l'accettazione definitiva e la consegna.
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