Art. 102 Controllo delle prestazioni durante l'esecuzione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 299 del regolamento generale, l'Amministrazione ha la facoltà di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento anche presso l'esecutore o presso terzi indicati dall'esecutore stesso.

2. A tale scopo l'esecutore deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

3. Il rifiuto da parte dell'esecutore di consentire il controllo, o comunque di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, è considerato inadempimento e può comportare la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

4. I risultati delle prove eseguite durante il controllo possono essere considerati e utilizzati dall'organo di verifica.
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