Art. 94 Consorzi stabili

1. I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile.

4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

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Giurisprudenza e Prassi

CONSORZIO STABILE - LA CONSORZIATA ESECUTRICE DEVE ESSERE QUALIFICATA (67.8)

ANAC PARERE 2023

La designazione, da parte di un Consorzio stabile, di una consorziata per l'esecuzione di lavori del tutto carente di qualificazione, comporta l'esclusione del Consorzio dalla gara, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal Consorzio.

Esistono due orientamenti giurisprudenziali contrapposti: un primo orientamento sostiene che qualora il consorzio individui una consorziata come esecutrice, quest'ultima dovrà essere autonomamente in possesso del requisito di qualificazione, così come, in caso di esecuzione in proprio ad opera del consorzio, quest'ultimo dovrà possedere autonomamente il requisito; l'utilizzo della "maggiore" qualificazione del consorzio stabile non potrebbe, cioè, legittimare l'esecuzione di prestazioni da parte di piccole e medie imprese del tutto prive della qualificazione (Tar Lazio, sez. III, 3 marzo 2022, n. 2571; Cons. Stato, 22 agosto 2022, n. 7360, le cui argomentazioni sono state riprese dalla recente giurisprudenza, tra cui: Tar Ancona, Sez. I, 25 febbraio 2023, n. 119; Tar Milano, Sez. I, nn. 397, 597 e 744 del 2023; Tar Napoli, sez. III, 22 febbraio 2023, n. 1152); un secondo orientamento sostiene invece il principio secondo cui, nella partecipazione alle gare d'appalto e nell'esecuzione, è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l'effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi (v. Tar Campania, Napoli, Sez. I, 19 aprile 2023, n. 2390 che richiama nel medesimo senso Tar L'Aquila, Sez. I, 16 marzo 2023; Tar Palermo, Sez. I, 2 marzo 2023, n. 657; Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 964; Cons. Stato, sez. V., 29 marzo 2021, n. 2588);

come ricordato dalla società istante effettivamente l'Autorità si è anche di recente espressa aderendo al primo orientamento giurisprudenziale, sostenendo, dunque, la tesi per cui, anche negli appalti non relativi ai beni culturali, le imprese consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso e comprovare i requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione dei lavori, a prescindere dalla qualificazione del Consorzio (v. Delibere n. 184 del 3 maggio 2023 e n. 470 del 18 ottobre 2023);

in particolare, con le recenti Delibere n. 470 del 18 ottobre 2023, n. 184 del 3 maggio 2023 en. 76 del 22 febbraio 2023, l'Autorità ha ribadito il principio secondo cui la designazione, da parte di un consorzio stabile, di una consorziata per l'esecuzione di lavori nella categoria prevalente del tutto carente di qualificazione per eseguire tali prestazioni, comporta l'esclusione del consorzio dalla gara, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal consorzio.

CONSORZIO STABILE - PUO' ESEGUIRE L'APPALTO CON LA PROPRIA STRUTTURA O TRAMITE LE IMPRESE CONSORZIATE (47.2)

ANAC PARERE 2023

L'art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 va interpretato nel senso di consentire ad un consorzio stabile di eseguire l'appalto con propria struttura di impresa, insieme ad una o più imprese consorziate oppure esclusivamente tramite le imprese consorziate, in ossequio alla ratio pro-concorrenziale che caratterizza l'istituto, alla libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. e alla libera prestazione dei servizi e di stabilimento sanciti dal diritto euro unitario.

IRREGOLARITA' FISCALE CONSORZIATA - ESCLUSIONE DEL CONSORZIO STABILE (47.2 - 80.4)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2018

Alla luce della normativa di cui al nuovo codice l’assenza di requisiti in capo all’impresa consorziata incide sulla partecipazione dell’intero consorzio stabile, senza che sia possibile neutralizzare tale effetto ostativo attraverso il ricorso a modelli riparatori in riduzione o di tipo sostitutivo. Tale assetto normativo consente di ritenere applicabile quell’orientamento (Consiglio di Stato V Sezione 26 aprile 2018 n. 2537 e Consiglio di Stato, V Sezione, 23 febbraio 2017, n. 849), sviluppatosi nella vigenza del precedente codice dei contratti pubblici, secondo cui «il consorzio si qualifica in base al cumulo dei requisiti delle consorziate e tale disciplina si giustifica in ragione del patto consortile che si instaura nell'ambito di un organizzazione stabile, caratterizzato da un rapporto durativo ed improntato a stretta collaborazione tra le consorziate e dalla comune causa mutualistica, nell'ambito del quale la consorziata che si limiti a conferire il proprio requisito all'ente cui appartiene non partecipa all'esecuzione dell'appalto, al quale rimane estranea, tant'è che non sussiste alcuna responsabilità di sorta verso la stazione appaltante. Uno statuto ben diverso è invece quello delle consorziate che, al contrario, siano state indicate per l'esecuzione dell'appalto, per le quali è prevista l'assunzione della responsabilità in solido con il consorzio stabile nei confronti della stazione appaltante (art. 94, comma 1, del citato d.P.R. n. 207-2010), e nei confronti delle quali la giurisprudenza ha quindi ritenuto applicabili gli obblighi dichiarativi dell'art. 38 d.lgs. n. 163-2006 (come da ultimo ricordato da questa Sezione, nella sentenze 27 aprile 2015, n. 2157 e 9 aprile 2015, n. 1824). Al consorzio stabile è nondimeno imputabile l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dedotte nell'appalto, poiché è esso che stipula il contratto in nome proprio, sebbene per conto delle consorziate, con la conseguenza che ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, atti a comprovare la capacità tecnica e la solidità generale il consorzio può cumulare quelli posseduti dalle imprese consorziate e usufruirne in proprio (principio pacifico presso la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, da ultimo ribadita nelle sentenze della V Sezione, 22 gennaio 2015, n. 244, 19 dicembre 2012, n. 4969; VI, 13 ottobre 2015, n. 4703). Nondimeno, il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 cod. contratti pubblici deve comunque essere posseduto dalle imprese consorziate in un consorzio stabile, donde gli obblighi dichiarativi poc'anzi richiamati, al fine di impedire che queste si giovino della copertura dell'ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti (ex multis: Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8; V, 17 maggio 2012, n. 2582; VI, 13 ottobre 2015, n. 4703). In ragione di ciò si giustifica l'obbligo per il consorzio stabile ai sensi dell'art. 36, comma 5, del previgente codice dei contratti pubblici di "indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre" - come anche per l'art. 37, comma 7, riguardante i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422».

L’estromissione è stata disposta espressamente per mancanza del requisito generale di regolarità fiscale dell’impresa consorziata.

AVVALIMENTO – QUALIFICAZIONE SOA - CONSORZIO STABILE QUALE IMPRESA AUSILIARIA – MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE DELLE IMPRESE CONSORZIATE – AMMISSIBILITÀ

ANAC DELIBERA 2017

Il consorzio stabile può prestare, tramite contratto di avvalimento, ad imprese terze che ne siano prive, il requisito della propria attestazione SOA impegnandosi a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata risorse strumentali, tecniche ed umane delle consorziate senza che ciò integri un’ipotesi di avvalimento “a cascata”, in ragione della specificità del modulo organizzativo e gestionale del consorzio stabile.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da A – Affidamento dei lavori di ripristino e consolidamento del Canale dei Navicelli- Lotto n. 4 (app LLPP 11/15) – Importo a base di gara: euro 825.142,10 - S.A.: Comune di Pisa

VERIFICA REQUISITI CONSORZIO E CONSORZIATA - LIMITI

ANAC PARERE 2015

E’ infondata, ex art. 36, comma 2, Codice, e 94, comma 1, DPR 5 ottobre 2010, n. 207, la contestazione dell’istante circa l’operato della Stazione appaltante, che ha ritualmente verificato i requisiti del consorzio stabile, riservandosi di accertare i requisiti dell’impresa consorziata eventuale esecutrice dei lavori.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da A Gioacchino – Comune di B – Procedura aperta per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di efficientamento energetico degli uffici e delle utenze energetiche della scuola elementare G. Marconi di B – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa - Importo a base di gara: € 703.160,79 – Fase di esecuzione.

CONSORZIO STABILE - SCIOGLIMENTO CONSORZIO - ATTRIBUZIONE PRO-QUOTA ALLE CONSORZIATE DEI REQUISITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2014

Il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, ossia il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, stabilisce all’art. 94 comma 4, che “In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.”

La previsione del regolamento applicabile nel caso di scioglimento di un consorzio stabile limita la sua disciplina alle attribuzioni dei vari requisiti maturati dai singoli consorziati non singolarmente assegnatari di un lavoro o di un servizio, ma attivi come parte di tutta la struttura consortile: ragionevolmente il regolamento prevede le attribuzioni secondo l’apporto effettivo dato dal singolo consorziato all’operato dell’intero consorzio.

Da tale previsione non puo' che discendere che, qualora il consorziato abbia agito si' in nome del consorzio quale suo affidatario, ma comunque singolarmente senza alcun rapporto di altro consorziato o anche parzialmente dell’intera struttura, appare del tutto naturale che il medesimo possa spendere i requisiti maturati per quel lavoro o per quel servizio affidatogli dal consorzio quali titoli di partecipazione ad altra gara pubblica: solamente in questo modo puo' essere interpretato l’inciso dell’art. 94 comma 4 predetto “sono attribuiti pro-quota i requisiti (…) maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati”.

E’ evidente che, allorche' il regolamento regola la sola attribuzione pro quota dei requisiti maturati dall’intera struttura consortile in quanto derivanti da opere e servizi direttamente da questa eseguiti, non avrebbe ragione il concludere che sarebbe precluso al consorziato esecutore indipendente, anche se in nome del consorzio, l’impossibilita' di spendita quale requisito delle attivita' rese in tale ultima veste.

CONSORZIO STABILE E REQUISITI MINIMI DELLE CONSORZIATE ESECUTRICI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

L’art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che i consorzi stabili si qualificano cumulando le qualificazioni delle singole consorziate; ai sensi dell’art. 253, comma 3, dello stesso d.lgs., il d.P.R. n. 554 del 1999 continua ad applicarsi ai lavori pubblici, fino all’approvazione del nuovo regolamento, “nei limiti di compatibilita' con il presente codice”; l’art. 97, comma 2, del detto d.P.R. (non abrogato dall’art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006) dispone che i consorzi stabili “conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti”.

A sua volta il medesimo art. 97 del d.P.R. n. 554 del 1999 prescrive, nella seconda parte del comma 4 (anche non abrogato dal d.lgs. n.163 del 2006), che “Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese”; le disposizioni cui cosi' si rinvia sono quelle recate dall’art. 95, comma 2, dello stesso d.P.R. (altresi' non abrogato dal d.lgs. n. 163 del 2006) in base al quale, in sintesi (come ivi previsto per i raggruppamenti temporanei di imprese) le imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere devono possedere una qualificazione minima pari almeno al 10% di quella richiesta nel complesso per partecipare ai lavori.

La attuale permanenza della previsione del requisito minimo di qualificazione per le consorziate risulta sorretta, peraltro, da una ragionevole motivazione sostanziale, che avvalora il dato formale ora esposto e percio' la non incompatibilita' della previsione con il sistema normativo del d.lgs. n. 163 del 2006. Pur restando infatti l’autonomia soggettiva del consorzio stabile a fronte del committente è non di meno congruo ritenere che la qualificazione dell’impresa consorziata rivesta un rilievo specifico per la stazione appaltante, nel momento in cui la consorziata è indicata come soggetto per cui si concorre ed esecutrice di lavori, al fine della garanzia per l’ente appaltante della necessaria competenza tecnica per la corretta esecuzione dell’intervento assicurato da tale impresa.

QUALIFICAZIONE CONSORZIO STABILE E CONSORZIATE ESECUTRICI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo in passato di affrontare anche questa problematica, e la decisione del CGA n. 251/2005 ha all’uopo chiarito che “poiche' il bando di gara individua tre distinte categorie di opere (nel caso in questione si trattava di OG3, prevalente, OG10 e OS21, scorporabili), la partecipazione in forma congiunta di piu' imprese associate alla realizzazione di opere di una categoria scorporabile implica necessariamente la formazione di un A.T.I. mista, nella quale, accanto al modello associativo di tipo verticale, che inerisce necessariamente alla previsione di scorporabilita' (cfr., in termini, C.G.A. 4 novembre 1998, n. 640) si affianca un’associazione di tipo orizzontale ai soli fini della realizzazione congiunta delle opere della categoria scorporabile. A tale sub-associazione si applicano in toto le regole dettate per il modello associativo orizzontale dall’art. 95, comma 2, D.P.R. n. 554/1999 cit.., con conseguente necessita' che la mandataria capogruppo possieda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara per le imprese singole nella misura minima del 40% anche con riferimento alla singola categoria scorporabile della cui realizzazione è partecipe unitamente ad una o piu' mandanti.”

Nel caso di specie, il Consorzio stabile non possedeva i requisiti nella misura del 40%, e neppure in misura maggioritaria, e la consorziata (si veda la prescrizione di cui all’art. 95 comma II del DPR n. 554/1999 secondo la quale “la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandatanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.”), è incontestabile non possedesse la qualificazione nella misura del decimo (essa, per la categoria OS21 possedeva la seconda classifica,pari a € 516.457, non incrementabile, e l’importo dei lavori a base d’asta della categoria OS 21 è pari a € 6.044.446,94).

QUALIFICAZIONE DEL CONSORIZIO STABILE E DELLE SUE CONSORZIATE - LIMITI

TAR SICILIA CT SENTENZA 2008

L’art. 12, comma 8 ter della L. n. 109/1994, ha ribadito che "Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate". Per effetto di tale ultimo intervento normativo, ai fini dell'operativita' del cumulo delle qualificazioni, è stato eliminato il limite temporale dei "primi cinque anni dalla costituzione" del consorzio, introdotto dall'art. 97, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999. In conclusione, in base alla normativa richiamata, i consorzi stabili sono qualificati sulla base della sommatoria delle qualificazioni possedute da tutte le imprese consorziate, quale che sia il loro interesse per la singola gara. Ad una prima lettura, nelle disposizioni riportate sembrerebbe che nulla sia detto a proposito della qualificazione delle imprese consorziate, per conto delle quali il consorzio ha dichiarato di concorrere (ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994), nonche' delle imprese consorziate alle quali viene assegnata l'esecuzione dei lavori (ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999).

Se cosi' fosse, ai fini della partecipazione alle gare dovrebbe tenersi conto unicamente della qualificazione del consorzio. Ma in realta' non è cosi'. Infatti l'art. 97, comma 4, seconda parte, del D.P.R. n. 554/1999 prevede espressamente che "alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese". Orbene, a proposito delle imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese, l'art. 95, comma 2, dispone che tali imprese devono possedere i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari "ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento". Conseguentemente, in base al combinato disposto delle disposizioni da ultimo riportate, le imprese per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, ovvero alle quali viene assegnata l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, devono possedere una qualificazione minima, pari, quanto meno, al 10% di quella globalmente richiesta per partecipare alla gara. Tale soluzione interpretativa consente di salvaguardare la fondamentale esigenza di far eseguire i lavori ad imprese consorziate adeguatamente qualificate, e quindi in grado di operare con la necessaria competenza tecnica, fornendo idonee garanzie di buona esecuzione all'Ente committente. Per altro verso, l'impresa deve eseguire i lavori in percentuale corrispondente al proprio apporto in termini di capacita' tecnica.

CONSORZIO STABILE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2007

CONSORZI STABILI:

La sentenza offre una significativa ricostruzione dell’istituto del consorzio stabile secondo la normativa nazionale dei lavori pubblici come adottata dalla regione Sicilia affrontando le principali tematiche spesso oggetto di pronunce dei tribunali amministrativi:

PARTECIPAZIONE CONGIUNTA:

L’art. 12, comma 5, della legge 109/94 ha posto il principio - di carattere generale - del divieto della partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati, mentre l’art. 13, comma 4, ha inteso precisare la portata del divieto, chiarendo che esso riguarda soltanto i consorziati che già partecipano alla gara mediante la struttura consortile, di modo che il divieto si traduce nella preclusione per un’impresa di poter partecipare alla medesima gara due volte, l’una attraverso la struttura del consorzio stabile e l'altra in una qualsiasi diversa forma (Cfr. Determinazioni n. 18/2003 del 29 ottobre 2003 e n. 11/2004 del 9 giugno 2004 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; Tar Sardegna, Sezione Prima, 20 giugno 2005 n. 1445).

ESECUZIONE DEI LAVORI:

L’indicazione delle imprese per conto delle quali il consorzio concorre, contemplata dall’art. 13, comma 4, ha valore non solo in negativo, in quanto le imprese predette non possono partecipare autonomamente alla gara, ma anche in positivo, in quanto i lavori potranno essere eseguiti soltanto dalle predette imprese. L’esecuzione dei lavori unicamente da parte delle imprese per conto delle quali il consorzio concorre costituisce una scelta obbligata, perché soltanto in questo modo possono essere evitate situazioni paradossali, come quella di far realizzare l’opera da parte di un consorziato che ha partecipato alla gara in concorrenza con il consorzio stesso (Cfr. in termini, Determinazione n. 18/2003 del 29 ottobre 2003 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, citata).

Nulla vieta, ovviamente, che il consorzio possa dichiarare, in sede di offerta, che concorre in proprio e non per conto di alcun consorziato (Cfr. Determinazione n. 11/2004 del 9 giugno 2004 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, citata). In tal caso, il consorzio potrà:

- eseguire direttamente tutte le opere o parte di esse, utilizzando la comune struttura d'impresa;

- eseguire tutte le opere o parte di esse mediante una o più delle imprese consorziate, assegnandone ad esse l'esecuzione, totale o parziale, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97, comma 1, del D.P.R. 31 dicembre 1999, n. 554, in base al quale “I consorzi stabili di imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), e articolo 12 della Legge, hanno la facoltà di far eseguire i lavori dai consorziati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante”.

In siffatto quadro normativo, risulta diversa la posizione dei consorziati per conto dei quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, rispetto a quella dei consorziati ai quali viene assegnata l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, dal momento che:

- la dichiarazione di cui all’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994 ha rilevanza esterna, sia ai fini dello svolgimento della gara che dell'esecuzione dei lavori, e rimane cristallizzata nel tempo;

- l’assegnazione dei lavori di cui all’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, successiva all'aggiudicazione, costituisce un semplice atto interno del consorzio, privo di rilevanza esterna, ancorché esso debba essere comunicato alla stazione appaltante e sia sempre modificabile (Cfr. Determinazione n. 11/2004 del 9 giugno 2004 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, citata).

QUALIFICAZIONE:

Per effetto art. 12, comma 8 ter della L. n. 109/1994, ai fini dell’operatività del cumulo delle qualificazioni, è stato eliminato il limite temporale dei “ primi cinque anni dalla costituzione” del consorzio, introdotto dall’art. 97, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999. In conclusione, in base alla normativa richiamata, i consorzi stabili sono qualificati sulla base della sommatoria delle qualificazioni possedute da tutte le imprese consorziate, quale che sia il loro interesse per la singola gara. L’art. 97, comma 4, seconda parte, del D.P.R. n. 554/1999 prevede espressamente che “alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese”. Conseguentemente le imprese per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, ovvero alle quali viene assegnata l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, devono possedere una qualificazione minima, pari, quanto meno, al 10% di quella globalmente richiesta per partecipare alla gara. Tale soluzione interpretativa consente di salvaguardare la fondamentale esigenza di far eseguire i lavori ad imprese consorziate adeguatamente qualificate, e quindi in grado di operare con la necessaria competenza tecnica, fornendo idonee garanzie di buona esecuzione all’Ente committente.

REQUISITI GENERALI:

La giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, V, 24 novembre 1997, n. 1997 n. 1367; Cons. Stato, V, 30 gennaio 2002, n. 507; C.G.A. 19 marzo 2002, n. 147; C.G.A. 19 febbraio 2003, n. 60; Cons. Stato, V, 5 settembre 2005, n. 4477; Tar Catania, Sezione IV, 19 giugno 2006 n. 1025), a parte qualche isolata pronuncia di segno opposto (Cfr. C.G.A. 17 luglio 2000, n. 342), è orientata nel senso che il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d'appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico, quello economico nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese designate quali esecutrici dell'opera pubblica, ritenendo cumulabili i soli requisiti di natura tecnica e non quelli di natura formale relativi alla regolarità della gestione delle imprese.

REQUISITI MINIMI PER CONSORZIATA

TAR SICILIA CT SENTENZA 2006

L’art. 97, comma 4, seconda parte, del D.P.R. n. 554/1999 prevede espressamente che “alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese”. L’art. 95, comma 2, dispone che tali imprese in ATI devono possedere i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari “ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento”. Conseguentemente, in base al combinato disposto delle disposizioni da ultimo riportate, le imprese per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, ovvero alle quali viene assegnata l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, devono possedere una qualificazione minima, pari, quanto meno, al 10% di quella globalmente richiesta per partecipare alla gara. Tale soluzione interpretativa consente di salvaguardare la fondamentale esigenza di far eseguire i lavori ad imprese consorziate adeguatamente qualificate, e quindi in grado di operare con la necessaria competenza tecnica, fornendo idonee garanzie di buona esecuzione all’Ente committente.

CONSORZIO STABILE E SUBAPPALTO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2006

In base al Regolamento (art. 97 D.P.R. n. 554 del 1999) i consorzi stabili hanno la facoltà di far eseguire i lavori appaltati alle imprese consorziate, senza che da ciò possa configurarsi l’istituto del subappalto, proprio perché legati da un rapporto interno di tipo organico.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 09/04/2018 - REQUISITI (COD. QUESITO 269)

E' pervenuto il seguente quesito da parte di un consorzio che intende partecipare ad una gara di finanza di progetto indetto da questa Amministrazione e cioè: "Con riferimento ai requisiti richiesti (in misura doppia) al punto 2.2.1 lettere d) ed e) del disciplinare di gara si chiede di chiarire se ai fini della dimostrazione dei suddetti, lo Scrivente Consorzio Stabile possa sommare, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 207/2010, rispettivamente il fatturato medio di ogni impresa consorziata facente parte della compagine consortile (non necessariamente indicata come esecutore) e il capitale sociale di ogni singola impresa consorziata facente parte della compagine consortile (non necessariamente indicata come esecutore). Il disciplinare prescrive: "d) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% del valore totale stimato per l’intervento pari ad € 1.758.200,03; e) capitale sociale non inferiore al 5% del valore totale stimato per l’intervento pari ad € 879.100,02. La risposta può essere Affermativa?