1. La direzione tecnica é l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori é ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, é collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'Autorità dispone:
a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
Condividi questo contenuto:
Giurisprudenza e Prassi
DIREZIONE TECNICA E AVVALIMENTO
AVCP SENTENZA 2013
E’ conforme la revoca dell’aggiudicazione nei confronti di un’impresa che, sprovvista di idonea direzione tecnica, si sia avvalsa del requisito mancante, assegnando ad un libero professionista l'incarico di direttore tecnico, tramite scrittura privata non registrata, senza tener conto degli obblighi dettati dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 in base al quale all’avvalimento non puo' ricorrersi per il solo requisito della direzione tecnica, ne' dell’art. 87, comma 3, del d. P.R. 207/2010, il quale richiede un contratto di opera professionale per l'affidamento dell'incarico esterno di direttore tecnico.
Non è possibile ricorrere all’avvalimento con riferimento esclusivo al requisito della direzione tecnica in quanto è onere dell'impresa concorrente dimostrare che l'ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito richiesto, quale mero valore astratto, ma assume, altresi', l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo e, quindi, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (cfr. AVCP parere n. 87 de 30 maggio 2012).
OGGETTO: Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n.) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A. “X” e dal Laboratorio C. - “Lavori di restauro di materiale bibliografico antico, raro e di pregio di proprieta' della A.” – Procedura di cottimo fiduciario – criterio di aggiudicazione prezzo piu' basso. Importo a base di gara € 14.310,00– S.A.: A. “X”.
Direzione Tecnica e avvalimento - Art. 87, comma 3, d.P.R. n. 207/2010.
DIRETTORE TECNICO - DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI SOGGETTIVI
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2012
Il direttore tecnico previsto dall'art. 26 del d.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (ora art. 87 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) è figura indispensabile per la qualificazione dell'impresa, cui ai sensi del primo comma dello stesso articolo competono gli “adempimenti di carattere tecnico organizzativo necessari per l'esecuzione dei lavori”, ossia per lo svolgimento dell’attivita' dell’impresa, di cui assume quindi, per stessa definizione, la responsabilita' sotto tali aspetti. Ne discende che il suo ruolo si connota nel senso dell’autonomia decisionale e operativa.
La norma, infatti, pone in luce l’esistenza di un preciso nesso di immedesimazione organica di detta figura con l’impresa, stante il suo rapporto diretto con la rispettiva struttura operativa, tale da consentirle di operare in nome e per conto dell'impresa stessa, impegnandola con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnico-organizzativi della relativa attivita', peraltro fondamentali per la vita dell’impresa.
Del resto, proprio in ragione del descritto ruolo, al direttore tecnico l’art 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 richiede il possesso degli identici requisiti soggettivi di ordine generale, concernenti la moralita' professionale, prescritti per gli amministratori muniti del potere di rappresentanza ai fini dell’individuazione dei soggetti a cui è preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni e forniture e servizi, l’affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti.
QUESITO del 16/03/2017 - REQUISITI PER LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO E REQUISITI DIREZIONE TECNICA
Vorrei sapere se per appalti inferiori a 150.000 €:
- per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo rimane valido l'art.90 dpr 207/2010
- per l'apporto del direttore tecnico vale ancora il comma 14 art.18 dpr 34/2000
o ci sono state novità in merito con le linee guida ANAC????
La ditta x, ancorche' sia stata liquidata, ha avuto un atteggiamento poco corretto per tutto il rapporto non fornendo, peraltro, a questo settore la documentazione richiesta per completare l'iter documentale. Orbene la ditta stessa ha ancora un credito verso questo settore che senz'altro non gli vera' corrisposto, ma probabilmente non basta per "educare" la ditta a comportamenti piu' corretti verso la p.a.. si chiede di sapere quali strumenti posso attuare per chiedere che l'autorita' di vigilanza avvii un procedimento per verificare i requisiti etici, finanziari e tecnici della citata ditta ?