Art. 78 Requisiti d'ordine generale

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dagli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del codice.

2. L'Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò é fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice, si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

4. Le SOA nell'espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 6.

5. Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell'attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all'Autorità, ovvero da parte dell'Autorità in caso di inerzia della SOA; l'Autorità ordina l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 8, ai fini dell'interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione é cancellata e perde comunque efficacia.

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Giurisprudenza e Prassi

SOA - VERIFICHE ANTIMAFIA

ANAC ATTO DI SEGNALAZIONE 2014

Verifiche antimafia ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione

DIMOSTRAZIONE REQUISITI - MANUALE OPERATIVO

AVCP COMUNICATO 2013

Rettifica del Manuale operativo avente ad oggetto "Modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"

SOA - DIMOSTRAZIONE REQUISITI GENERALI E SPECIALI

AVCP COMUNICATO 2013

Rettifiche al Manuale operativo avente ad oggetto “Modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 6 agosto 2011.

DECADENZA ATTESTAZIONE SOA

AVCP COMUNICATO 2012

Oggetto: Art. 74, comma 4, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Commento: gli Organismi di Attestazione non possono adottare un provvedimento di decadenza dell’attestazione, dovendo, invece, deferire gli atti a questa Autorita', affinche' avvii il procedimento di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 74.

ATTIVITA' DELLE SOA

AVCP COMUNICATO 2011

Oggetto: Indicazioni operative in merito ai procedimenti previsti dall’art. 75 del D.P.R. 207/2010.

SOA: DIMOSTRAZIONE REQUISITI

AVCP COMUNICATO 2011

Modalita' di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (11A10574)

ATTESTAZIONE SOA - FALSA DOCUMENTAZIONE - ANNULLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Cio' che rileva, al fine dell'annullamento dell'attestazione di qualificazione, è il fatto oggettivo della falsita' dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilita' soggettiva del falso.

Invero, l'attestazione deve basarsi su documenti autentici, e non puo' rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsita'.

Ne consegue che l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsita' non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione.

Invero, la non imputabilita' della falsita' all'impresa che ha conseguito l'attestazione acquista rilevanza ai soli fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000, sussiste il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (Cons. Stato, sez, VI, n 128 del 2005).

Detto altrimenti, l'imputabilita' soggettiva all'impresa della falsita' della documentazione de qua ha quale fondamentale conseguenza la perdita, da parte dell'impresa stessa, del requisito dell'affidabilita' morale e professionale.

Ritiene, al riguardo, il Collegio che l’imputabilita' -intesa come riferibilita' oggettiva e soggettiva all’impresa che ha compiuto l’azione con dolo e colpa- se certo va esclusa laddove il falso sia addebitabile a soggetti terzi, estranei all’impresa e in alcun modo controllabili dalla stessa, non puo' esserlo viceversa allorche', come nel caso in esame, la condotta del soggetto cui è certo imputabile l’utilizzazione di false certificazioni è stata svolta sulla base di un incondizionato mandato avente ad oggetto il subingresso nel ramo di azienda e la predisposizione dell’istanza volta al conseguimento dell’attestazione Soa.

In un’ipotesi siffatta non puo' escludersi l’imputabilita' del falso al soggetto mandante salvo che non emergano -il che non puo' sostenersi nel caso di specie- significativi elementi attestanti l’attuazione, ad opera dell’incaricato, di manovre elusive del dovuto controllo.

FALSA DICHIARAZIONE - CONSEGUIMENTO ATTESTAZIONE SOA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Tra i requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione l’art. 17, comma 1, lettera m, del d.p.r. n. 34 del 2000, prevede la “inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione”. Qualora fosse quindi provata la non imputabilita' del falso all’ impresa acquirente del ramo di azienda (nel nostro caso, la societa' appellante), cio' puo' rilevare, come correttamente osserva l’Autorita' appellata, non per mantenere in essere un documento comunque falso, con gli effetti positivi che si pretendono, ma soltanto per poter conseguire una nuova attestazione di qualificazione che altrimenti sarebbe preclusa ai sensi della disposizione richiamata.

Nel caso di specie le stazioni appaltanti, che avevano commissionato i lavori alla dante causa dell’attuale appellante, hanno fornito all’Autorita' per la vigilanza, su richiesta della stessa nel corso del procedimento di controllo a carico della societa' S.C.G., dati difformi da quelli prodotti dalla societa' ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

A titolo di esempio, sufficiente ai fini che interessano, il Comune nella nota 10.5.2004 informa l’Autorita' di vigilanza che “il certificato relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del quartiere Fiera di Via Ticino non è conforme all’originale depositato agli atti” in quanto, mentre il documento esibito dall’impresa riporta la dicitura che i lavori sono stati eseguiti regolarmente, quello rilasciato dalla stazione appaltante indica che i lavori al 18.9.2001 sono ancora in fase di collaudo, e che “per quanto riguarda il certificato relativo al completamento del parco pubblico di viale Sforza – lotto 2 sub A, non risulta ne' depositato ne' tanto meno rilasciato, come si evince dalla dichiarazione del direttore dei lavori che si allega in copia conforme”.

RILASCIO ATTESTAZIONE SOA - DOCUMENTAZIONE FALSA - PERDITA REQUISITI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2010

La perdita del prescritto requisito generale di cui all'art. 17 comma 1 lett.m) del DPR 34/2000 postula non solo la produzione in sede di richiesta di rilascio di attestazione di documentazione falsa ma anche la riferibilita' soggettiva del fatto all'impresa richiedente a titolo di dolo o colpa, nozione quest'ultima qualificabile in termini di violazione di doveri di diligenza.

In sostanza è richiesto che l'impresa sia consapevole della falsita' della documentazione e l'abbia nondimeno utilizzata ovvero sia incorsa in un comportamento negligente nell'accertare la non veridicita' della documentazione prodotta.

In tale contesto, quindi, non è individuabile alcun automatismo tra il fatto materiale della produzione di documentazione falsa e perdita del menzionato requisito generale, per cui sia la determinazione dell'Autorita' che si è basata su tale automatismo sia la conseguente decadenza pronunciata dalla resistente soa risultano in palese contrasto con il disposto dell'art.17, comma 1, lett m) del DPR n.34/2000, come interpretato dal consolidato orientamento giurisprudenziale.

Nè a sostenere la fondatezza della tesi della resistente Autorita' risulta conferente il rilievo secondo cui la non imputabilita' all'impresa della false dichiarazioni accertate avrebbe rilevanza soltanto nell'ambito del procedimento, successivo ed eventuale, volto all'ottenimento dell'autorizzazione al conseguimento di una nuova autorizzazione.

LLPP: QUALIFICAZIONE ISO

AVCP PARERE 2010

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA è sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici.

L’art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV”.

Relativamente al possesso del sistema di qualità, l’art. 4 del citato D.P.R. n. 34/2000, prescrive che, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B al medesimo decreto e, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000.

Pertanto, dal complesso delle citate disposizioni discende, in assenza di una specifica peculiarità della fattispecie in esame, la clausola del disciplinare, secondo la quale il candidato concessionario che intende eseguire i lavori deve possedere la qualificazione ISO 14000, e la conseguente esclusione dalla gara dell’impresa non sono conformi alla normativa di settore.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa A. Costruzioni S.r.l. – Affidamento della concessione di costruzione e gestione di un Centro di Servizio per anziani non autosufficienti nel Comune di B. – S.A.: Comune di B. (PD).

DECADUTA ATTESTAZIONE SOA PER FALSE DICHIARAZIONI

AVCP DETERMINAZIONE 2010

Procedimento per il rilascio del nulla osta a nuova attestazione di qualificazione SOA su istanza dell'impresa cui sia stata dichiarata decaduta l'attestazione a seguito di accertamento di false dichiarazioni; indicazioni interpretative dell'articolo 17, comma 1, lett. m) del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

QUALIFICAZIONE LLPP - ATTESTAZIONE SOA

AVCP PARERE 2009

Nella fattispecie in esame, risulta essere stato violato l’art. 1, commi 3 e 4 del DPR n. 34/2000, cosi' come prospettato dall’impresa, la citata disposizione regolamentare, infatti, prevede, al comma 3, che “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, (e cioè per gli appalti di importo a base di gara superiore a 20.658.276 euro e per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea) l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici” ed al successivo comma 4, stabilisce, altresi', che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonchè dai titoli III [requisiti per la qualificazione] e IV [norme transitorie]”lavori pubblici”.

Da tale precetto normativo discende, quindi, che i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamene individuati dagli articoli 17 e s.s. del suddetto Regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non puo' prevedere requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli fissati per legge.

Conseguentemente, è da ritenere che la clausola del disciplinare di gara per l’appalto dei lavori in oggetto - con la quale si richiede la “dichiarazione sostitutiva di avere eseguito, negli ultimi 10 anni, almeno una pista di atletica ad anello a 6 o 8 corsie con indicato il committente, il luogo e la data di esecuzione con allegata la fotocopia del relativo certificato di omologazione o dichiarazione di regolare esecuzione e conformita' al Regolamento Tecnico I.A.A.F. rilasciati da F.I.D.A.L.” - costituisce una ingiustificata restrizione dell’accesso alla gara, in contrasto con il citato art. 1, commi 3 e 4 del DPR 34/2000, oltreche' con il favor partecipationis, cui devono uniformarsi le procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa P. s.r.l. – Lavori di rifacimento pista di atletica presso lo stadio Comunale – Importo a base d’asta € 273.100,00 di cui euro 3.100,00 per oneri della sicurezza – S.A.: Comune di C. (Rimini).

QUALIFICAZIONE SOA - REQUISITI DI ORDINE GENERALE - FALSE DICHIARAZIONI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

L’art. 17 del D.P.R. n° 34 del 25-1-2000 lettera m) tra i requisiti d'ordine generale per la qualificazione richiede la inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione. Tale requisito è stato interpretato sia dalla Autorita' di Vigilanza che dalla giurisprudenza come un requisito oggettivo relativo alla non corrispondenza delle dichiarazioni, indipendentemente da un profilo soggettivo di dolo o colpa. Ai sensi dell'art. 17, lett. m), D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, le false dichiarazioni da parte dell'impresa sui requisiti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione a progettare e realizzare opere pubbliche sono preclusive dell'ottenimento della stessa attestazione, sicche' al fine dell'annullamento della stessa attestazione rileva unicamente il fatto oggettivo della falsita', indipendentemente dall'imputabilita' soggettiva del falso (T.A.R. Lazio, sez. III, 24 maggio 2005 , n. 4116).

Nel caso di specie, la Soa L., ha fornito alla Autorita' di Vigilanza sui Lavori Pubblici informazioni non veritiere circa la attestazione di una determinata impresa. Nello specifico, la Soa L. ha comunicato all’Autorita' il prosieguo dell’istruttoria senza far alcuna menzione del gia' avvenuto rilascio dell’attestazione all’impresa.

FALSI CERTIFICATI LAVORI - INVALIDITA' ATTESTAZIONE SOA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

La falsa dichiarazione (o certificazione) ricadente sui requisiti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione è un fatto di tale gravita' da essere di per se' ostativo all’ottenimento (o mantenimento) dell’attestazione. Pertanto, nell’ambito del procedimento di controllo ex art. 14 del D.P.R. n. 34/2000, sono irrilevanti eventuali deduzioni delle imprese tese a sostenere l’ininfluenza dei certificati lavori non confermati dai soggetti emittenti nonche', in ogni caso, l’estraneita' all’alterazione dei certificati stessi. Infatti, cio' che rileva nel procedimento di controllo de quo, è il fatto oggettivo della falsita' dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita la qualificazione, indipendentemente dal numero e dalla entita' dei falsi e da ogni ricerca sulla imputabilita' soggettiva dell’alterazione. Invero, l’attestazione deve basarsi su documenti autentici e non puo' rimanere in vita se basata su atti falsi, quali che siano i soggetti che hanno dato causa alla falsita'; in tali circostanze l’attestazione va, dunque, annullata (vedi in tal senso anche det.ne Aut. Vig. 6/06).

In effetti, nel caso di specie, la delibera del 9.5.2007 si è limitata a rimarcare l’irrilevanza dell’eventuale estraneita' dell’impresa alla falsificazione dei documenti, a fronte di circostanze che in ogni caso imponevano l’eliminazione dell’attestazione basata su dati non veritieri.

Tuttavia, la non imputabilita' della falsita' all’impresa che ha conseguito l’attestazione, se non rileva ai fini del mantenimento dell’attestazione stessa comunque oggettivamente invalida per falsita' dei presupposti, acquista invece rilevanza ai fini del rilascio di una nuova attestazione, in quanto “in caso di falso non imputabile, ai sensi dell’art. 17, lett. m), D.P.R. n. 34 del 2000, sussistera' il requisito di ordine generale di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione” (Consiglio di Stato, VI, n. 129/2005 e det. cit. Aut. Vig. n. 6/06)

REVOCA SOA DOPO LA SCEDENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Il provvedimento con il quale l’Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici revoca l'attestazione SOA ottenuta in violazione dell'art. 17 d.P.R. n. 34 del 2000 è da intendersi tecnicamente di annullamento. In ragione dell'intervenuto annullamento dell'attestazione SOA, l'atto di aggiudicazione è da considerarsi ab origine illegittimo, poiche', in assenza di tale qualificazione, l'impresa non avrebbe potuto partecipare alla gara e, comunque, nel caso di presentazione dell'offerta ne sarebbe stata esclusa ( T.A.R. Lombardia M., sez. III, 01 dicembre 2005 , n. 2977).

Il provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione posto in essere dalla Stazione Appaltante è quindi legittimo.

Ne' sulla gara puo' influire il successivo rilascio della attestazione. I requisiti per la partecipazione alle gare devono, infatti, essere posseduti al momento della presentazione della gara, ne' puo' valere una sanatoria successiva. Il possesso dei requisiti da parte delle imprese per partecipare alle gare di appalto ad evidenza pubblica deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 28 dicembre 2006 , n. 8182; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 02 marzo 2006 , n. 2545).

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'escussione della cauzione sia possibile, anzi rappresenti atto dovuto, ogni volta che, non risultando le dichiarazioni rese dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara confermate dal successivo riscontro della relativa documentazione, l'Amministrazione abbia provveduto, a norma della lex specialis, alla esclusione dell'impresa dalla procedura. In altre parole, la escussione della cauzione "deve essere disposta come effetto automatico di quella determinata infrazione e l'Amministrazione difetta di facolta' di scelta in merito" (Cons. Stato, Sez. V. 29 aprile 2003, n. 2190), senza possibilita' di diversificare l'ipotesi dell'assoluta mancanza del requisito da quella della sua difformita' da quanto dichiarato senza, cioè, che possa assumere rilievo il carattere psicologico della violazione (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 14 gennaio 2008 , n. 184)

Qualora l'annullamento dell'attestazione Soa, oppure il venire in evidenza di uno dei casi di applicazione dell'art. 75 comma 1 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, intervengano dopo che sia scaduto il termine per la presentazione delle offerte va escluso il concorrente dalla gara, va escussa la relativa cauzione provvisoria e va segnalato il fatto all'Autorita' per le valutazioni di sua competenza (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 maggio 2003 , n. 802).

ERRORE NEL CERTIFICATO DEI LAVORI ESEGUITI - ATTESTAZIONE SOA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Sulla base della disciplina vigente all’epoca dei fatti, all’Autorita' spetta, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 34.2000, un potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, anche al fine di controllare che le SOA rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 4, e nel titolo III del citato d.P.R.. Tra i requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione, l’art. 17, comma 1, lett. m), del d.P.R. n. 34.2000 prevede l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Nel caso di specie, la societa' appellante non ha fornito alcuna falsa dichiarazione circa il possesso dei requisiti e, in presenza di certificati disconosciuti dalle stazioni appaltanti, si doveva tenere conto che si trattava di certificati irrilevanti per il rilascio dell’attestazione, che non vi era quindi alcun interesse alla falsificazione da parte dell’impresa, che la stessa Autorita' non ha sostenuto l’imputabilita' del falso in capo all’appellante, che dalla documentazione prodotta da quest’ultima è emerso che i lavori oggetto delle certificazioni sono stati regolarmente eseguiti. L’unica sostanziale difformita' è emersa in relazione alla categoria OS3 per un errore materiale nel certificato rilasciato dal Comune di Caravaggio in alcun modo imputabile all’impresa (inserimento della cat. OS3 in luogo dell’OG6).

In presenza di tali elementi l’Autorita', in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, avrebbe dovuto valutare se le difformita' riscontrate erano idonee ad influire sui presupposti richiesti per la qualificazione. In conclusione, non si tratta di ammettere che le certificazioni possano essere sostituite da notizie fornite dalle imprese, ma di escludere l’automatica revoca dell’attestazione in quei casi in cui i certificati contestati non sono rilevanti al fine del rilascio dell’attestazione e non vi è alcun addebito da muovere all’impresa.

REVOCA ATTESTAZIONE SOA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2007

Per giurisprudenza costante l’omessa dichiarazione di un precedente penale valutabile ai sensi dell’art. 17 è sufficiente a revocare l’attestazione non sussistendo il possesso del requisito di cui alla lettera c) del D.P.R. n.34/2000.

CESSIONE DI AZIENDA - ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO RISULTANTE DALLA TRASFORMAZIONE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2007

L’art. 35 della L. n. 109.1994 (nel testo vigente in Sicilia), dispone che:

“1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.

... omissis ...”.

Sulla base della norma richiamata, parte della giurisprudenza ha ritenuto che il principio della immodificabilità soggettiva dell’offerente durante le operazioni di gara debba ritenersi derogabile, dovendo ammettersi la possibilità del subentro allo stesso di altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante ad una gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società; sempre che la cessione dell’azienda o gli atti di trasformazione, fusione o scissione della società, sulla cui base avviene il detto subentro, siano comunicati alla stazione appaltante e questa abbia verificato l’idoneità soggettiva del subentrante.

Sennonché il C.G.A. con sentenze 29 settembre 2005 n. 636 e 22 marzo 2006 n. 100 è andato di contrario avviso, affermando che l’art. 35 della L. n. 109.1994 consente le modifiche soggettive dopo la stipula del contratto, ma non nella fase antecedente della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione, dal momento che, secondo la vigente normativa, per poter partecipare alle gare per l’affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici e stipulare i relativi contratti, le imprese devono essere adeguatamente qualificate e moralmente affidabili; vi è, cioè, la necessità che i requisiti (oggettivi) di tipo economico – finanziario e tecnico – organizzativo ed i requisiti (soggettivi o generali) di affidabilità morale e professionale, oltre a dover esistere al momento del conseguimento dell’attestazione di qualificazione (Cfr. art. 17 del D.P.R. n. 34.2000 e successive modificazioni), siano sussistenti all’atto della partecipazione alla gara e permangano fino alla data della stipulazione dei relativi contratti.

CASSA EDILE - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2006

Il beneficio della dilazione, fruito dall’impresa, non esclude che la stessa abbia omesso il versamento dei contributi previdenziali secondo lo scadenzario previsto dalla legge e neppure esclude che il comportamento di tardivo pagamento integra, ex se, la grave violazione prevista sub lett. d) dell’art. 17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m..

Quanto ai versamenti dovuti alla Cassa Edile nessuna rilevanza (men che mai un valore esimente dell’infrazione commessa) può annettersi alla circostanza secondo cui l’impresa avrebbe versato la somma corrispondente all’importo dei prescritti contributi previdenziali nelle mani di propri dipendenti. E’ infatti di tutta evidenza che tale versamento non può ritenersi equivalente al versamento da eseguire presso l’ente previdenziale creditore nei confronti del quale, e non nei confronti dei propri dipendenti, l’impresa è obbligata.

La circostanza aggiuntiva che l’impresa, alla data di rilascio dell’attestazione, pur essendo ancora debitrice, dichiari tuttavia di trovarsi in posizione di regolarità contributiva integra l’ipotesi di “falsa dichiarazione” di cui alla lett. m) dell’art. 17 del citato D.P.R. n. 34/2000 e s.m..

CONSORZI: VERIFICA REQUISITO LAVORO DISABILI

CGA SICILIA SENTENZA 2005

La formulazione dell’art. 17 della L. 68/1999 e la finalità che la stessa norma persegue inducono a configurare in essa ulteriori requisiti generali di ammissione alle pubbliche gare, simili a quelli relativi alla regolarità contributiva e previdenziale espressamente previsti dall’art. 17 del D. P. R. n. 34/2000, da tenere ben distinti da quelli di natura tecnico-organizzativa di cui al successivo art. 18, la sola conseguenza correttamente derivabile avrebbe dovuto essere quella di richiedere il possesso, e la certificazione, del requisito in esame anche in capo alle singole imprese esecutrici, e non solo in capo ai consorzi.

Non è condivisibile il principio secondo cui è legittima una clausola di esclusione, nel bando o nel disciplinare di gara, che qualifichi la dichiarazione in esame come condizionante non già la partecipazione alla gara d’appalto, ma solamente la stipulazione del contratto e la successiva consegna dei lavori.

Tale assunto si pone in evidente ed insanabile contraddizione con il tenore letterale dell’art. 17 L. 68/1999, secondo cui l’inosservanza degli obblighi di dichiarazione e certificazione legislativamente previsti comportano di pieno diritto l’esclusione dalla gara, senza che sia necessaria, né rilevi, l’intermediazione di una clausola espressa della lex specialis, e senza che sia consentito procrastinare alla successiva fase di stipulazione del contratto conseguente all’aggiudicazione il “poteredovere” di verifica.

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2003

Causa di esclusione dalla gara - inidoneità morale degli imprenditori persone giuridiche - traccia della motivazione del provvedimento finale.

L’accertamento del requisito della capacità morale dell’impresa va eseguito - nel caso di persone giuridiche - nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; secondo l'art. 75 cit. , in particolare, "il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata"; tale disciplina si fonda sulla convinzione che vi sia la presunzione che la condotta penalmente riprovevole delle persone fisiche che svolgono od abbiano svolto di recente un ruolo rilevante all'interno dell'impresa, abbia inquinato l'organizzazione aziendale. La presunzione è assoluta, nel caso in cui il soggetto ancora svolga un ruolo all'interno dell'organizzazione di impresa, mentre è relativa nel caso in cui il soggetto stesso sia cessato dalla carica e non sia ancora trascorso quel lasso di tempo che ragionevolmente consente di ritenere il venir meno dell’influenza negativa recata dal soggetto medesimo.

Legittimamente l’amministrazione appaltante revoca l’aggiudicazione di una gara di appalto e procede all’escussione della cauzione provvisoria nel caso in cui, in sede di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 17 del D. P. R. n. 34/2000 e l'articolo 75 del D. P. R. n. 554/1999, dichiarati in sede di gara dall'impresa risultata aggiudicataria, sia emersa la presenza di una causa di esclusione costituita dal fatto che il rappresentante legale della società rimasta aggiudicataria è stato condannato in sede penale per reato che incide sul requisito della idoneità morale dell’impresa.

Ai fini della valutazione del requisito della idoneità morale dell’impresa è irrilevante il fatto che l’imprenditore abbia posto in essere la condotta da cui la legge fa discendere l’inidoneità stessa mentre svolgeva la propria attività professionale presso un'altra impresa, in quanto tale circostanza non diminuisce affatto il rischio che la norma ha inteso evitare.





Ai fini della valutazione del requisito della idoneità morale dell’impresa, è irrilevante che sia trascorso un lungo lasso di tempo dalla condanna penale (nella specie la condanna era stata riportata nel 1991, mentre la gara si era svolta nel 2001), atteso che il legislatore ha ritenuto che debba trascorrere un periodo di tre anni solo ai fini della presunzione della cessazione degli affetti perturbatori sull'organizzazione aziendale, prodotti dalla presenza del soggetto condannato.

IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...