Art. 4 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Per l’ambito di applicazione del presente articolo si veda anche l’art.6 comma 11-ter del Decreto-Legge 8 aprile 2013 n. 35, in G.U. n. 82 del 08/04/2013, in vigore dal 09/04/2013 come modificato dalla Legge di conversione del 6 giugno 2013 n. 64, in G.U. n.132 del 7/06/2013, in vigore dal 08/06/2013 -articolo da coordinare anche con quanto disposto dall'art. 31 commi 3 e ss del Decreto-Legge 69-2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito con modificazioni dalla L 98/2013 in vigore dal 21/08/2013]
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Giurisprudenza e Prassi

QUALIFICAZIONE SU IMMOBILI VINCOLATI

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A srl – “Intervento di miglioramento dell’edificio strategico denominato Municipio” – Importo a base di gara € 320.092,95 S.A.: Comune di B (BN).

Nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia costituito da lavori “concernenti” un palazzo di interesse storico-artistico, sottoposto come tale alla tutela diretta ex art.10, co. 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004), per la loro esecuzione, sulla base delle declaratorie di cui all’allegato 1 al D.P.R. n.34/2000, non è sufficiente il possesso della qualificazione per la categoria individuata con l’acronimo OG1 (relativa agli edifici civili e industriali) occorrendo, invece, possedere la qualificazione per la categoria contrassegnata dall’acronimo OG2 (riguardante il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali). Il possesso della qualificazione per la categoria OG2 è necessario, non gia' per il solo caso in cui su beni vincolati si vadano ad eseguire lavorazioni particolarmente specifiche o complesse; poiche', invece, è la peculiarita' del bene, sul quale si va ad intervenire, a richiedere la speciale qualificazione dell’esecutore indipendentemente ed a prescindere dal tipo di intervento da praticare.

VERSAMENTO F24 - INTERVENTO SOSTITUTIVO ART.4 DPR 207/2010

INPS MESSAGGIO 2013

Modello di versamento F24 enti pubblici - codice identificativo "51" denominato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010"

NIENTE IVA SULLE RITENUTE NEGLI APPALTI

AGENZIA ENTRATE NOTA 2013

Oggetto: Consulenza giuridica n. 954-11/2011 - Associazione/Ordini e ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI, concernente l'interpretazione dell'articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Massima: L’ANCE istante ha chiesto di conoscere, in relazione ad entrambe le ipotesi [appalti pubblici e appalti privati], le corrette modalita' di fatturazione delle ritenute a garanzia [negli appalti pubblici si intendono le ritenute di garanzia ai sensi dell’art.4 comma 3 del Dpr 207-2010], il cui importo viene corrisposto dai committenti soltanto al termine dei lavori (pubblici o di natura privatistica), in seguito al collaudo delle opere realizzate La Suprema Corte ha precisato che dette ritenute possono considerarsi corrispettivo, ai fini fiscali, soltanto dopo l'avvenuto collaudo dell'opera in quanto è da quel momento che gli importi corrispondenti diventano certi nell'an e nel quantum, vale a dire liquidi ed esigibili per il committente. Pertanto, a fronte del pagamento di ciascun SAL, non sussiste un obbligo di fatturazione delle somme trattenute dal committente a titolo di garanzia, venendo i relativi importi svincolati, e dunque erogati al prestatore a titolo di corrispettivo, solo all'esito del collaudo.

FATTURAZIONE RITENUTA DI GARANZIA

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2012

L'importo della ritenuta a garanzia, non va considerato corrispettivo, trattandosi di somma che in base al contratto di appalto ha una specifica destinazione, assolvendo alla finalita' di garantire il committente per la corretta esecuzione del contratto stesso, e, fra l'altro, per eventuali vizi dei lavori previsti ed eseguiti e/o per possibili danni. Corretto è stato, quindi, nel caso, l'operato della societa', che dopo avere provveduto a fatturare quanto incassato al netto della ritenuta a garanzia, come danno atto i giudici di appello, dopo il collaudo ha provveduto alla relativa fatturazione, esponendo e versando l'IVA dovuta.

DURC - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA PA

INAIL NOTA 2012

DURC - Intervento sostitutivo della stazione appaltante ex art. 4 D.P.R. n.207/2010. Pagamento tramite F24

IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA - TRATTENUTA DELLO 0,5%

AVCP PARERE 2012

L’art. 4 d.P.R. 207/2010 trovi applicazione anche agli appalti di servizi, e, nella fattispecie, all’appalto di servizio di somministrazione di lavoro, e che la trattenuta dello 0,50% a garanzia del pagamento degli oneri contributivi non sia un duplicato delle disposizioni di cui agli artt. 113 D.Lgs. 163/2006 e 5 comma. 2 lett. c) D.Lgs. 276/2003. Inoltre, la trattenuta dello 0,50% deve operarsi al netto d’imposta dell’importo progressivo e non sul mero utile d’impresa.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Societa' T– “Somministrazioni di lavoro a tempo determinato”. Importo a base d'asta € 350.000,00 – S.A.: C.T.M. – CTM S.p.A..

INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA PA NEI SETTORI ESCLUSI

AVCP PARERE 2012

Tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di pubblici appalti, sia in veste di affidatari, sia in veste di sub affidatari sia in veste di prestatori di requisiti nell’ambito del c.d. avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Ciò, infatti, risponde ad elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessi sottesi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice. Tale valutazione coincide con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il quale afferma che “La regola secondo la quale tutti coloro che prendono parte all’esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti morali può essere considerato un principio di tutela della par condicio, dell’imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa, per cui deve trovare applicazione anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice. Nei contratti c.d. esclusi può non esigersi il medesimo rigore formale di cui all’art. 38 D.Lgs. n 163/2006 (Codice degli appalti) e gli stessi vincoli procedurali, ma resta inderogabile la sostanza, ossia il principio che i soggetti devono avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti va verificato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825, cfr. altresì Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759).

Se così è, anche agli appalti di servizi elencati nell’Allegato II B, in parte esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 163/2006, risulta applicabile, ai sensi dell’art. 27 del Codice medesimo (“Principi relativi ai contratti esclusi”), il principio del necessario possesso e della conseguente necessaria verifica dei requisiti morali sancito dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto principio strettamente intrecciato ai principi dell’imparzialità, della parità di trattamento e della trasparenza espressamente richiamati dal predetto art. 27 del Codice.

Non vi è, pertanto ragione di discostarsi dall’argomentazione, sopra ampiamente sviluppata, che poiché gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 danno concreta attuazione, in fase esecutiva, al principio del necessario possesso dei requisiti morali sancito dall’art. 38 del Codice – in applicazione, per quanto chiarito, anche ai c.d. contratti esclusi – dette disposizioni regolamentari sono da ritenersi applicabili anche agli appalti di servizi elencati nell’Allegato II B.

Oggetto: richieste di parere ai sensi del Regolamento interno sulla istruttoria dei quesiti giuridici – R.U. e U. – ambito di applicazione degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010.

INTERVENTO SOSTITUTIVO S.A.- CODICI MODELLO F24

AGENZIA ENTRATE RISOLUZIONE 2012

Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

DURC - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA S.A.

ANCE COMUNICATO 2012

Durc - Intervento sostitutivo della stazione appaltante - art. 4 D.P.R. n. 207/2010

INTERVENTO SOSTITUTIVO S.A. PER DEBITI ASSISTENZIALI INAIL

INAIL NOTA 2012

DURC – Intervento sostitutivo della stazione appaltante – Art. 4 D.P.R. n. 207/2010

INTERVENTO SOSTITUTIVO PA PER DEBITI CONTRIBUTIVI APPALTATORE

INPS MESSAGGIO 2012

D.P.R. 5.10.2007 - Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore ERRATA CORRIGE - Messaggio n. 3808 del 2.03.2012

INTERVENTO SOSTITUTIVO S.A. PER IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVE

ANCE COMUNICATO 2012

Intervento sostitutivo della stazione appaltante - art. 4 D.P.R. n. 207/2010

DURC E PAGAMENTO SOSTITUTIVO DELLA P.A.

MIN LAVORO CIRCOLARE 2012

Art. 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” - intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza.

DURC RAPPORTATO AL SINGOLO CANTIERE O ALLA SINGOLA OPERA

MIN LAVORO INTERPELLO 2009

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di appalto e Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) nei lavori pubblici.

Commento: Il Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC), in linea di principio, attesta la regolarita' dell’impresa nel suo complesso, senza che sia possibile per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a seconda dei “cantieri o opere” presi in considerazione.

Tale principio, da considerarsi quale regola generale, scaturisce evidentemente dalla necessita' di introdurre meccanismi che possano dar luogo ad una “selezione” di imprese che operano sul mercato, consentendo in particolare alle sole imprese che agiscono, complessivamente, su un piano di regolarita' di avere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione.

Va tuttavia rilevato che da tale principio non è sbagliato discostarsi laddove, come nei casi in esame, l’impresa interessata ad ottenere il rilascio del Documento di regolarita' contributiva per il pagamento di un SAL possa dichiararsi comunque regolare con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere ovvero non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita' solidale secondo l’ipotesi descritta.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2002

L'art. 30, co. 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. , abrogando espressamente ogni altra forma di garanzia e cauzione in essa non contemplata, ha previsto a carico dell'appaltatore la prestazione, in favore dell'amministrazione, di una garanzia fidejussoria (resa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa autorizzata) pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, a garanzia di ogni obbligazione nascente dal contratto e le modificazioni introdotte dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, al suddetto art. 30, co. 2, hanno ribadito l'efficacia di tale garanzia onnicomprensiva, limitandosi a disciplinarne l'entità percentuale in relazione al ribasso offerto in sede di gara, nonché le modalità di svincolo parziale in corso d'opera.

Resta in vigore la sola e distinta ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 7 del D. M. 19 aprile 2000, n. 145, a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. resta preclusa alle amministrazioni appaltanti la possibilità di operare in sede di pagamento degli acconti in corso d'opera la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore.

Stante l'applicabilità ai contratti in corso delle intervenute modifiche in materia di cauzione definitiva di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166 - anche nel caso in cui il contratto d'appalto sia stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , le ritenute di garanzia del 5%, se operate, devono essere svincolate nei modi di legge, senza attendere il riconoscimento della regolare esecuzione dell'opera.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 23/04/2013 - DURC - ATI

Questo ente ha in esecuzione un contratto per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani. L'appaltatore è costituito da una ATI. Il durc della mandataria è regolare mentre il durc della mandante è irregolare. Siamo in possesso di fatturazioni emesse sia dalla mandante che dalla mandataria. Ritenendo di procedere con l'intervento sostitutivo ex art. 4 DPR 207/2010, le fatture della mandataria (che ha durc regolare) possono essere liquidate o vengono travolte nell'intervento sostitutivo nei confronti della mandante?


QUESITO del 11/04/2012 - INTERVENTO SOSTITUTIVO MANCATO PAGAMENTO RETRIBUZIONI LAVORATORE SUBAPPALTATORE

1)Nell'ambito di un appalto pubblico l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del dpr 207/2010 opera anche nell'ipotesi in cui la ditta versi in una situazione di cui all'art.38 co.1 lett. a)? 2)Nell'ambito di un appalto pubblico l'intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del dpr 207/2010 opera anche nell'ipotesi in cui la ditta versi in una situazione di liquidazione volontaria? 3) l'art. 4 del dpr 207/2010 prevale su Legge fallimentare?


QUESITO del 04/04/2012 - INTERVENTO SOSTITUTIVO PA - INADEMPIENZA RETRIBUTIVA SUBCONTRAENTE

L’articolo 4 c.3 D.P.R. 5.10.2010 n.207 sembra aver esteso anche ai contratti di servizi e forniture l’obbligo della ritenuta dello 0,5 % a garanzia della regolarità contributiva (fino ad allora applicata solo ai lavori pubblici) da operarsi sull’importo netto progressivo della prestazione. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Si chiede: 1) Se detta ritenuta debba applicarsi obbligatoriamente solo ai contratti di servizi e forniture superiori alla soglia comunitaria per i quali è obbligatoria l’emissione della verifica di conformità citata dal comma in esame, o a tutti i contratti indipendentemente dal valore, compresi quelli in economia che prevedono prestazioni progressive nell’arco di un periodo temporale 2) Se tale ritenuta vada operata anche nel caso di servizi (es. refezione scolastica) per i quali la verifica di conformità viene effettuata mensilmente in sede di liquidazione in quanto legata unicamente al controllo del numero dei pasti erogati e all’importo unitario convenuto 3) Se la norma in esame si applica anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n.207/2010 e ancora in corso 4) Se detta ritenuta debba applicarsi anche ai lavori per i quali è previsto il certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo 5) Se lo svincolo delle ritenute debba avvenire, nel caso di lavori, in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio, considerato che “Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine” (art. 141 c. 3 D.Lgs. 163/2006)


QUESITO del 08/02/2012 - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE IL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'’esecutore e del subappaltatore. Il Comune chiede chiarimenti sulle modalità di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[1]. In particolare, l'Ente pone alcuni quesiti sull'applicazione dell'art. 4 (relativo all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore[2]), comma 3, che così recita: 'In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva'. La norma estende, peraltro, anche a servizi e forniture l'obbligo di operare la ritenuta dello 0,50 per cento, prima previsto dal capitolato generale dei lavori pubblici solo per questi ultimi. Chiede, l'Ente, di conoscere: 1) se detta ritenuta debba applicarsi solo ai contratti relativi a gare d'appalto espletate dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti; 2) se, in presenza di contratti di durata pluriennale (triennale o quinquennale), lo svincolo debba avvenire comunque a fine contratto, indipendentemente dalla durata dello stesso; 3) posto che molti contratti prevedono il pagamento mensile, se le verifiche di conformità debbano avvenire mensilmente o possano avere luogo con cadenza bimestrale o trimestrale, sempre nel rispetto dei termini di pagamento stabiliti dal contratto.


QUESITO del 31/01/2012 - IN CASO DI ASSENZA DI CAUSE DI INTERFERENZA NON È NECESSARIO REDARRE IL DUVRI.

L’articolo 4 – comma 3 - del DPR 207 del 05/10/2010 stabilisce che “In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”. Ritenendo il Comune che la suddetta ritenuta operasse anche nel caso di appalto di servizi, nel capitolato relativo all’appalto del servizio di gestione della mensa scolastica per gli anni scolastici dal 2011/2013 al 2015/2016, appalto indetto il 2 agosto 2011, ha inserito la seguente clausola “ai sensi dell’art. 4 del DPR 207/2010, sull’imposto netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% che potrà essere svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del DURC”. La ditta che ha vinto la gara, come da capitolato, emette fatture mensili, sulle quali NON applica la suddetta ritenuta dello 0,50% . Con la presente si chiede cortesemente di sapere se il sopra citato art. 4 – comma 3 - del DPR 207/2010 si applichi anche agli appalti di forniture e di servizi (anche pluriennali, come il servizio di mensa scolastica, relativamente al quale vengono emesse dalla ditta fatture mensili) e, quindi, se il Comune debba esigere l’applicazione, da parte della ditta appaltatrice del servizio di mensa scolastica, su tutte fatture mensili che la stessa emette, della ritenuta dello 0,50% . Qualora, invece, le disposizioni del comma 3 dell’art. 4 del DPR 207/2010 non si debbano applicare agli appalti di forniture e di servizi oppure qualora la suddetta ritenuta non debba essere applicata a tutte le fatture mensili - in caso di servizi a carattere continuativo per i quali mensilmente si emettono fatture - si chiede di sapere in base a quali riferimenti normativi.


QUESITO del 20/09/2011 - DURC - SUBAPPALTO

Il D.lgs. 163/06 prevede, all'art. 118 - c. 3, che la stazione appaltante può provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite o, in alternativa, obbligare gli affidatari a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista. Il DPR 207/2010 prevede, all’art. 6, comma 5 che le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il DURC relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e). Si chiede di sapere se l’acquisizione del DURC da parte della stazione appaltante in occasione degli stati di avanzamento e del SAL finale debba avvenire sia nel caso di pagamento diretto del subappaltatore che nel caso di pagamento tramite l’appaltatore


QUESITO del 16/09/2011 - AFFIDAMENTO

Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2011, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha modificato il comma 1 dell’art. 62 del D. Lgs. n. 163/2006, reintroducendo la possibilità di ricorrere all’istituto della “forcella” nelle procedure ristrette di servizi. L’art. 265 del D.P.R. n. 207/2010, che disciplina il numero massimo dei candidati da invitare in caso di utilizzo dell’istituto della “forcella”, non è stato modificato dal D.L. 70/2011, e contempla solamente il ricorso alla “forcella” nei casi che prevedeva l’art. 62 comma 1 del codice prima delle modifiche introdotte con il decreto sviluppo, e cioè disciplina solamente i casi relativi a procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e il dialogo competitivo, e non anche la procedura ristretta. Volendo ricorrere alla procedura ristretta utilizzando l’istituto della forcella per l’affidamento di un servizio di progettazione di importo sopra soglia comunitaria, e volendo disciplinare nel bando il numero massimo di candidati da invitare, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi risultasse superiore al numero massimo indicato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta deve essere comunque effettuata come previsto dall’art. 265 del D.P.R. n. 207/2010, oppure si possono utilizzare altri criteri, da esplicitare e rendere noti nel bando, ad esempio ricorrendo completamente al sorteggio pubblico, e non solo per metà candidati, così come previsto dall’art. 265 citato?


QUESITO del 11/04/2011 - DURC IRREGOLARE IN CAPO ALLA MANDANTE - EFFETTI SUL PAGAMENTO

Richiedo un DURC per l'emissione di un pagamento per un sal, arriva DURC della mandante irregolare. Chiedo di quantificare economicamente irregolarità riferibile al cantiere, ma INPS e INAIl non rispondono, mi rendo disponibile a disporre il pagamento ove fosse richiesto ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CGA, nessuna risposta. Ora mi trovo ad aver fermato pagamenti per l'ammontare delle irregolarità riferite, ad essere in fase di liquidazione finale dei lavori con il DURC sempre irregolare e sempre per maggiori importi, ma tutto tace. Non ritenendo giusto tenere ferme somme indebitamente che faccio? Procedo ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del nuovo regolamento (DPR 207/2010) seppur non vigente e quindi pago agli Enti l'irregolarità totale? Aspetto ancora che qualcuno si svegli?


QUESITO del 28/12/2009 - INADEMPIENZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE: COME PROCEDERE PER I PAGAMENTI.

OGGETTO QUESITO: Verifica regolarità contributiva appalti Con riferimento al vostro quesito n. 1045 del 03-11-2006, si rileva che l’art. 7 del DM 145/2000 indica come destinatari delle comunicazioni relative all’emissione di certificati di pagamento gli Enti previdenziali ed assicurativi. Fermo restando che INPS, INAIL e Cassa edile sono realmente enti previdenziali e assicurativi, non è chiaro se le stesse funzioni possano essere attribuite alla Direzione provinciale del lavoro e all’Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’obbligo indicato nella risposta al quesito n. 1045 è da riferirsi allora ad altri adempimenti previsti in materia di sicurezza (esempio d.lgs 81/2008)? Si chiede inoltre se occorre attendere 30 giorni dalla comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro oppure se si può procedere alla liquidazione dei SAL e del SAL Finale all’impresa senza attendere specifica risposta e se l’Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro abbia un termine per le sue eventuali comunicazioni. Qualora gli Enti citati inviino osservazioni o segnalazioni di inadempimento ad avvenuto pagamento, quali sono i provvedimenti da assumere?


QUESITO del 03/11/2006 - REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - COMUNICAZIONI

Oggetto: Chiarimento sul corretto procedimento in materia di regolarità contributiva. Dopo l'attivazione della nuova procedura per via telematica del controllo della regolarità contributiva delle ditte aggiudicatarie di lavori pubblici si chiede se la stazione appaltante è obbligata a inviare agli enti anche le seguenti comunicazioni: a) comunicazione relativa all'affidamento dei lavori di cui alla circolare Min. LL.PP. del 9.11.1948 e art. 7 del capitolato generale d'appalto; b) comunicazione relativa alla emissione del certificato di pagamento come previsto dall'art. 7 - comma 2 del D.M. n. 145/2000.


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;