Art. 327 Requisiti

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice.

[2. La stazione appaltante provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture di cui al presente capo in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati dalla stazione appaltante secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice.] (comma non ammesso al visto della Corte dei conti e rettificato con Errata Corrige in G.U. 15/12/2010, n.292)]
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Giurisprudenza e Prassi

PROCEDURE IN ECONOMIA PRIMA DEL REGOLAMENTO APPALTI (DPR 207/10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

L’art. 124, comma 7, del Codice del 2006 rimetteva l’intera materia dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria, per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia, al futuro regolamento, cui impartiva un mandato diretto alla semplificazione delle norme dettate sugli stessi temi dal Codice; la fonte superiore formulava anche l’ulteriore criterio (art. 125, comma 12, d.lgs. cit.) del necessario parallelismo, sempre con riferimento agli stessi requisiti, tra procedure in economia e ordinarie procedure sotto soglia “di pari importo”.

Il successivo d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, indi, all’art. 327, ha di recente imposto senz’altro il rispetto dell’art. 38 del Codice (“Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneita' professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice”) per tutte le acquisizioni di servizi e forniture sotto soglia e in economia, senza apportare alla materia particolari semplificazioni.

Al tempo della gara in controversia vigeva pero' ancora, per le forniture ed i servizi in economia, la gia' indicata disciplina transitoria ex art. art. 253, comma 22, lett. b), d.lgs. n. 163 cit., facente perno, come si è visto, sul d.P.R. n. 384 del 2001. E questo non recava alcuna specifica previsione nemmeno in tema di requisiti morali.

Deve dunque ritenersi che prima dell’avvento del d.P.R. n. 207/2010, nelle procedure di acquisizione di servizi in economia, gli oneri dichiarativi a pena di esclusione a carico dei concorrenti in tema di requisiti morali fossero rimessi alle prescrizioni caso per caso della lex specialis, potendo imporsi, tra i contenuti dell’art. 38 del Codice del 2006, a guisa di principi inderogabili, soltanto le previsioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure per i casi elencati nel primo comma dell’articolo.