Art. 31 Piano particellare di esproprio

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi é redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.

2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.

3. Il piano é corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed é corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.

5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare é affidato ad un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.

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Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSO L'OBBLIGO DI SCREENING VIA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI E CICLOVIE NAZIONALI

CONS. STATO Sentenza 2025

La realizzazione di una pista ciclabile non richiede la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), poiché tale opera non è sussumibile nella categoria delle strade extraurbane. Le determinazioni amministrative relative al tracciato costituiscono scelte tecnico-discrezionali insindacabili nel merito, salvo profili di macroscopica irragionevolezza o travisamento fattuale.

PISTA CICLABILE ESCLUSA DA VIA PER MANCATA EQUIPARAZIONE A STRADA EXTRAURBANA

CONS. STATO Sentenza 2025

Ai fini della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale, una pista ciclabile non può essere equiparata a una strada extraurbana secondaria, atteso che le definizioni contenute nel Codice della Strada distinguono nettamente le infrastrutture destinate alla circolazione motorizzata da quelle riservate ai velocipedi; conseguentemente, tale opera è esclusa dall'obbligo di screening di VIA, fatta salva la discrezionalità dell'Amministrazione nell'approfondire comunque gli impatti ambientali.