Art. 312 Oggetto delle attività di verifica di conformità

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo.

2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, é fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

4. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

5. Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza possono svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica. ]
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Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGATORIETA' VERIFICA CONFORMITA' FORNITURA

AVCP DELIBERAZIONE 2014

Dalla nota pervenuta emerge che la SA non ha effettuato verifiche sui prodotti oggetto di fornitura, nonostante il richiamo dell’Autorita' e il lungo lasso di tempo gia' trascorso dall’inizio dell’appalto, limitandosi ad accertare con adeguate prove di laboratorio la rispondenza tra i prodotti forniti in un secondo tempo.

Il predetto controllo è anche un obbligo previsto dal DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) che prevede al co. 1 dell’art. 312 “I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformita' al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto”, con la prescrizione di effettuarli in corso d’opera ai sensi del successivo art. 313, co. 2) e precisamente:

a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformita' in corso di esecuzione contrattuale;

b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicita' stabiliti nel contratto.

La verifica è effettuata a cura del direttore dell’esecuzione del contratto (art. 314 co. 1).

OGGETTO: Piano delle Ispezioni 2013

Fornitura e consegna a domicilio di ausili per incontinenti (CIG 034580467B)

VERIFICA DI CONFORMITA' NELLE FORNITURE E SERVIZI

TAR SARDEGNA SENTENZA 2011

La nozione di verifica di conformita' nel settore dei servizi e forniture, peraltro oggi prevista dal d.P.R. 207 del 2010 (pur non ancora entrato in vigore) agli artt. 312 e ss., coincide sostanzialmente con la nozione di collaudo dei lavori pubblici. E’ il caso di segnalare che mentre nella bozza di Regolamento si era distinto tra collaudo per le forniture e verifica di conformita' per i servizi, nel testo poi licenziato si è utilizzata l’espressione “verifica di conformita'” anche per le forniture.

Nell’ambito delle forniture il collaudo era attivita' prevista fin dalla legge di contabilita' dello Stato (art. 12 bis R.D. 2440 del 1923) e dal regolamento di contabilita' (artt. 121 e ss. R.D. 827 del 1924).

Nell’ambito dei servizi è invece vero che il collaudo non aveva una disciplina specifica.

E l’esegesi dell’art. 120 del Codice dei contratti non consente, allo stato, di accogliere le argomentazioni della ricorrente.

La disposizione sottolinea la volonta' di omogeneizzare la disciplina dei contratti di appalto di servizi e forniture a quella finora vigente solo per i lavori pubblici. Volonta' di omogeneizzazione che è stata portata a compimento con il nuovo Regolamento di attuazione in base al quale la ricorrente potra' trovare soddisfazione alla propria pretesa.