Art. 265 Numero massimo di candidati da invitare

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara e nel dialogo competitivo, nel caso di in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 62, comma 1, del codice, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato L e per i restanti tramite sorteggio pubblico.

2. La scelta degli offerenti da invitare avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione e delle dichiarazioni di cui all'articolo 266, comma 1, lettere a1), a2) e a3), e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato L.

3. La stazione appaltante nei successivi cinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 2 comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato. ]
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 16/09/2011 - AFFIDAMENTO

Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 70/2011, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha modificato il comma 1 dell’art. 62 del D. Lgs. n. 163/2006, reintroducendo la possibilità di ricorrere all’istituto della “forcella” nelle procedure ristrette di servizi. L’art. 265 del D.P.R. n. 207/2010, che disciplina il numero massimo dei candidati da invitare in caso di utilizzo dell’istituto della “forcella”, non è stato modificato dal D.L. 70/2011, e contempla solamente il ricorso alla “forcella” nei casi che prevedeva l’art. 62 comma 1 del codice prima delle modifiche introdotte con il decreto sviluppo, e cioè disciplina solamente i casi relativi a procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e il dialogo competitivo, e non anche la procedura ristretta. Volendo ricorrere alla procedura ristretta utilizzando l’istituto della forcella per l’affidamento di un servizio di progettazione di importo sopra soglia comunitaria, e volendo disciplinare nel bando il numero massimo di candidati da invitare, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi risultasse superiore al numero massimo indicato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta deve essere comunque effettuata come previsto dall’art. 265 del D.P.R. n. 207/2010, oppure si possono utilizzare altri criteri, da esplicitare e rendere noti nel bando, ad esempio ricorrendo completamente al sorteggio pubblico, e non solo per metà candidati, così come previsto dall’art. 265 citato?