Art. 260 Concorso di progettazione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione é determinato in misura non superiore al sessanta per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il quaranta ed il settanta per cento é stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

2. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre a tutti gli elementi elencati dall'articolo 259, comma 2, con esclusione della lettera d), contiene l'indicazione:

a) della procedura di aggiudicazione prescelta;

b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 1; del codice;

c) descrizione del progetto;

d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di procedura ristretta o negoziata con bando;

e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di procedura ristretta;

f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;

g) del “peso” o del “punteggio” da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali é scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;

h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;

i) del costo massimo di realizzazione all'intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;

l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;

m) dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 4.

3. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non é stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

4. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all'articolo 15, comma 5.

5. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione é eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato I.

6. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta progettuale, di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui é stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.]
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Giurisprudenza e Prassi

CONCORSO DI PROGETTAZIONE E APPALTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA - DIFFERENZE

AVCP PARERE 2010

Il concorso di progettazione si distingue nettamente dall’appalto di servizi di ingegneria e di architettura.

Il primo identifica, infatti, una offerta al pubblico con la quale l’amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandolo o meno, un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare, ritenuto il migliore da una apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza da soddisfare. La caratteristica precipua del concorso di progettazione è, quindi, quella di individuare la migliore soluzione progettuale in vista della sua possibile esecuzione e, proprio in considerazione di cio', ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 554/1999, la valutazione delle proposte progettuali presentate in tale concorso deve essere eseguita sulla base dei criteri e dei metodi indicati nell’allegato C al medesimo D.P.R. n. 554/1999, in forza del quale sono oggetto di coerente valutazione, accanto agli elementi di qualita' della proposta progettuale (caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative), unicamente gli ulteriori profili di natura “quantitativa” inerenti all’opera da costruire, volti a garantire un risparmio dei costi nella realizzazione dell’intervento.

Invece, nell’appalto di progettazione, che nel caso di specie è oggetto di eventuale successiva negoziazione con lo stesso soggetto proponente la migliore soluzione progettuale, oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato, ossia alla redazione di un progetto. Pertanto, la prestazione professionale richiesta ben puo' essere oggetto di valutazioni economico-temporali inerenti lo specifico opus commissum, cioè la redazione di un progetto, tendendo la procedura, in questo caso, alla selezione di un soggetto cui affidare la progettazione di dettaglio nei vari livelli di cui si compone.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia A e dal Comune di B – Concorso di progettazione “Riqualificazione area di copertura sottovia veicolare, Corso Principe Amedeo e realizzazione boulevard” – Importo a base d’asta € 700.000,00 – S.A.: Comune di B.

CONCORSO DI PROGETTAZIONE - STRUTTURA BIFASICA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2007

Il legislatore ha creato una distinzione tra procedura monostrutturata (Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione) e procedura a struttura bifasica (Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva).

Ai sensi dell’ art. 59 del d.p.r. 554.1999, a differenza di quanto previsto in relazione alla procedura monostrutturata ( art. 59 comma IV), per la quale resterebbe in facultas agendi la possibilità di implementare l’originario affidamento, nel caso in esame ( riconducibile alla fattispecie di cui al comma VI dell’art. 59), la strutturazione bifasica della procedura imporrebbe l’anticipazione delle scelte allo stadio organizzativo della selezione, di talché, ed una volta prevista tale possibilità nel bando, ove risulti stimato anche il corrispettivo, l’affidamento resterebbe un atto dovuto. Il Collegio rileva che l’art. 59 del d.p.r. 554.1999, effettivamente contempla una doppia variante: una prima procedura, monostrutturata, si conclude con l’acquisizione in proprietà del progetto (preliminare) vincitore ed il pagamento del premio. Accanto alla suddetta ipotesi, l’articolo in commento contempla una diversa procedura selettiva riferita ai casi di interventi di particolare rilevanza e complessità. La peculiarità di tale “concorso” è data dal fatto che resta articolato in due diversi gradi: di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. In riferimento a tale procedura il legislatore ha previsto che “Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva”. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Orbene, vale preliminarmente osservare come, in entrambi i suddetti casi, la procedura selettiva può condurre ad un contratto ad oggetto complesso in ragione di un affidamento diretto di servizi complementari.

In linea astratta, come efficacemente evidenziato ( cfr. Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, det. 17.2.2000, n.3), il concorso di progettazione ed il concorso di idee, che ne è una sottospecie, si distinguono nettamente dall’appalto di progettazione, meglio definito come appalto di servizi di architettura o di ingegneria.

Nel caso in esame, se da un lato l’affidamento maturato in capo al concorrente vincitore assume nella fattispecie della procedura bifasica di cui al comma VI dell’art. 59 del d.p.r. 554.1999 una maggiore pregnanza ( tanto in ragione del particolare impegno richiesto ai partecipanti), con conseguente intensificazione dei vincoli a carico dell’Amministrazione, deve comunque escludersi, dall’altro, che la pretesa del suddetto concorrente possa assurgere alla dignità giuridica di diritto ad ottenere i rivendicati incarichi di progettazione.

Non può, invero, ritenersi che la stazione appaltante sia oramai già tenuta, per effetto di un’intesa di tipo preliminare, ad implementare l’oggetto del contratto, al punto da non poter far più valere contrastanti esigenze connesse alla cura dell’interesse pubblico.

A tal riguardo, giova richiamare, come principio connaturale ad ogni procedura concorsuale, la riserva di scelta discrezionale riconosciuta in capo ad ogni Pubblica Amministrazione di non aggiudicare laddove sopravvengano fatti in base ai quali l’interesse pubblico all’esecuzione della prestazione con le modalità prestabilite sia medio tempore venuto meno.

AVCP DELIBERAZIONE 2006

Non è conforme al disposto dell’art. 59, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. né alle indicazioni contenute nell’art. 66 del Regolamento medesimo il bando relativo al concorso di progettazione che si limita a prevedere la possibilità di ricorrere alla trattativa privata, senza indicare il corrispettivo e senza prevedere i requisiti di progettazione necessari per l’espletamento dell’incarico (trattandosi di servizio palesemente di importo superiore ai 200.000 DSP).

L’Autorità ha chiarito (con le determinazioni n. 3 del 17 febbraio 2000 e n. 17 del 5 aprile 2000) che l’istituto del concorso di progettazione si conclude con una compravendita di un prodotto dell’ingegno e cioè di un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare. Qualora, invece, il bando di concorso preveda l’affidamento al vincitore, a trattativa privata, dei successivi livelli di progettazione, sono operanti le regole di cui al disciplinare contrattuale, in nulla differendo l’esecuzione dell’incarico così affidato dalle altre modalità di affidamento e, pertanto, il relativo corrispettivo deve essere fissato nel bando stesso. Ne discende inoltre che, in tal caso, non si può prescindere dal possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dalla normativa, ivi compreso il requisito della presenza di un giovane professionista di cui all’art. 51, comma 5, del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m.



La concessione di lavori pubblici ha per oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici nonché la loro gestione funzionale ed economica. La fase della progettazione rientra nella prestazione richiesta al concessionario al quale la stazione appaltante non può imporre, attraverso una clausola del bando, il nominativo del progettista cui avvalersi (nel caso di specie vincitore del concorso di progettazione e redattore del progetto preliminare), che al contrario viene scelto dal concessionario stesso, nel rispetto dei requisiti previsti normativamente in capo al progettista. Né rilevano al riguardo le vigenti disposizioni in ordine ai diritti d’autore, poiché ai sensi del comma 5 dell’art. 59 del Regolamento, la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto vincitore, acquisendone i diritti di utilizzazione. Ciò anche in ragione del dettato di cui all’art. 11 della legge 22 aprile 1941 n. 633, così come modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, in base al quale alle amministrazioni dello Stato, alle province ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Occorre inoltre considerare che il prodotto dell’ingegno oggetto del concorso di progettazione è un progetto a livello di preliminare, mentre presupposto per la tutelabilità dell’opera di architettura è la sussistenza di una valenza estetica delle forme architettoniche. L’anomalia evidenziata potrebbe, inoltre, avere prodotto l’effetto di limitare la partecipazione di eventuali altri soggetti imprenditoriali interessati alla realizzazione dell’intervento, non potendosi escludere valutazioni negative da parte delle imprese qualificate per i maggiori oneri da sopportare per una progettazione da effettuarsi a cura di soggetti non appartenenti alla propria organizzazione.

VALUTAZIONE OFFERTE CON PUNTEGGI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2005

Il punteggio numerico può essere considerato sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta economicamente più vantaggiosa soltanto nell’ipotesi in cui il bando di gara abbia espressamente predefinito specifici, obiettivi e puntuali criteri di valutazione, visto che tale criterio di aggiudicazione svincola l’amministrazione da una valutazione meccanica, attribuendole un potere fortemente discrezionale. Tale esigenza risponde al principio di correttezza dell’azione amministrativa, ineludibile per tutte le procedure di evidenza pubblica, a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti ed al fine di consentire la verifica del comportamento dell’Amministrazione sia da parte del privato interessato sia ad opera del Giudice Amministrativo, al quale deve essere permesso di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante.

All’assenza di criteri predefiniti non può sopperire il cosiddetto “confronto a coppie”. Tale metodo - introdotto con il d. p. c. m. 27 febbraio 1997, n. 116 (abrogato con legge n. 39 del 2002) e con il D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 61, all. C ed A) - con il quale è possibile mettere a raffronto, a due a due, gli elementi delle offerte presentate, sì da trarne, poi, una graduazione che è il risultato di tutte le comparazioni fatte con attribuzione di preferenze che vanno da un minimo ad un massimo di punti predeterminati, non influisce in alcun modo sulle regole proprie della motivazione. Invero, sia nell’allegato A, sopra citato, sia, con maggior analisi, nel predetto DPCM, all’art. 2, non si rinvengono elementi circa i criteri da adottare o le motivazioni da addurre per formulare i giudizi di valore espressi con l’assegnazione dei punteggi.