Art. 254 Requisiti delle società di ingegneria

ABROGATO DAL ART. 9 DM MIT 263/2016 IN VIGORE DAL 28-2-2017

[1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dalla presente parte, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

2. Il direttore tecnico é formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 252, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.

4. L'Autorità, su istanza delle società di ingegneria, chiede al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai direttori tecnici di cui al comma 1, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. ]
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

CONSEGNA A MANO DEI PLICHI - AUTOPRESTAZIONE

AVCP PARERE 2014

Di regola, la consegna a mano dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara è consentita alla stregua dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, a meno che non sia esclusa espressamente, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.

E’ legittima l’opzione della stazione appaltante che, nel bando di gara, stabilisca di escludere la possibilita' di autoprestazione dei plichi, in quanto il divieto della consegna diretta dei medesimi presso gli uffici della stazione appaltante assicura la massima imparzialita' dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte, scongiurando il rischio di una dispersione di notizie riservate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 25.01.2013, n. 485; Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2006, nr. 4666; id., 18 marzo 2004, nr. 1411; id., 30 aprile 2002, n. 2291).

Qualora la disciplina di gara, fra le modalita' di recapito dei plichi-offerta, non preveda la possibilita' di effettuare la mera “consegna a mano”, svincolata da una specifica forma, la Commissione di gara, in attuazione di quanto prescritto dal disciplinare, procede legittimamente all’esclusione del concorrente che abbia utilizzato una modalita' di recapito diversa da quelle consentite (cfr. in tal senso, cfr. parere Autorita' n. 99 dell’8 novembre 2007; prec. n. 63 del 7 aprile 2011).

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dallo Studio A. Progettazioni s.r.l. - “Affidamento della progettazione definitiva relativa a X. (Y) – Opere di realizzazione di nuove infrastrutture per la W(W) di Sigonella” – Importo a base di gara: € 1.302.293,19 – S.A.: Ministero della Z- Roma.

Consegna a mano dei plichi. Autoprestazione ex art. 8, D.Lgs. n. 261/1999. Art. 254, d.P.R. n. 207/2010

DIRETTORE TECNICO SOCIETA’ INGEGNERIA – MEDESIMO RUOLO IN ALTRA SOCIETA’ – ILLEGITTIMO

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici SENTENZA 2011

Il direttore tecnico di una società di ingegneria non può rivestire medesimo incarico anche in altra società di ingegneria.

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PREQUALIFICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

La domanda di invito, ai fini della prequalificazione, fa direttamente seguito alla pubblicazione del bando di gara, mentre la lettera d’invito attiene a fasi concorsuali successive a quella di perfezionamento – da parte della concorrente - degli adempimenti connessi alla prequalifica; con la conseguenza che, in momenti successivi rispetto alla stessa fase di prequalifica, non potevano essere richiesti, per la prima volta e a domanda di partecipazione gia' avanzata, adempimenti essenziali ai fini della completezza della domanda stessa in funzione delle successive fasi concorsuali, afferenti alla predetta, precedente fase preliminare.

Ma se pure una previsione di carattere espulsivo nei sensi ora detti fosse stata espressamente inserita nella lettera d’invito e nella nota di richiesta documentale, non di meno essa sarebbe stata illegittima, in quanto difforme dal bando, che non prevedeva l’esclusione di attestazioni afferenti ad elementi probatori non dichiarati in sede di prequalifica.