Art. 253 Limiti alla partecipazione alle gare

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. É fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 252, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista é amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1.

3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura é articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 90, comma 4, del codice si riferisce alle singole articolazioni territoriali.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui é stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. ]
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Giurisprudenza e Prassi

RTP – GIOVANE PROFESSIONISTA – LEGAME PROFESSIONALE CON COMPONENTI RTP - NON NECESSARIO

ANAC DELIBERA 2020

La presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, «non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l'avere (solo) sottoscritto il progetto» (cfr. delibera n. 685 del 18 luglio 2018 che richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.05.2016, n. 1680), il giovane professionista potendo essere un libero professionista ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), D.M. 263/2016.

Ferma restando la necessaria indicazione del giovane professionista come progettista, circostanza che risulterebbe confermata nella domanda di partecipazione alla procedura del RTP istante, dove è espressamente indicato che il giovane professionista “parteciperà alla redazione del progetto”, le dichiarazioni rese dal raggruppamento in gara non appaiono idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 4, D.M. 263/2016, l’esclusione dalla procedura motivata in ragione della mancata prova, in sede di soccorso istruttorio, di un “rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza” del giovane professionista con uno dei componenti del RTI concorrente, in quanto non richiesta dalla normativa di settore.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da … – Appalto per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione, misura e contabilità lavori inerenti l’intervento di “Consolidamento zona a valle del Corso Finocchiaro Aprile e della Via de Gasperi nel Comune di Prizzi (PA), 1° stralcio” – Importo a base di gara: euro 201.644,21 – S.A.: Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

ATI - VALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE - SERVIZI DI PROGETTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

La validità della costituzione di un'ATI va giudicata solo con riferimento al momento della formulazione dell'offerta, per cui sono legittime le offerte congiuntamente presentate da imprese appositamente e tempestivamente raggruppate, singolarmente invitate, anche allorquando la loro costituzione in ATI sia intervenuta dopo la fase di prequalificazione.

Nei raggruppamenti temporanei partecipanti a gare di progettazione, la figura del giovane ingegnere partecipante come progettista, imposta dall'art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010 non è soggetta all'applicazione dell'art. 261, comma 7, dello stesso testo sulle percentuali minime di possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai mandanti e ai mandatari.

La legge non richiede che la presenza del "giovane progettista" assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza.

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA – OMESSE DICHIARAZIONI - SOCCORSO ISTRUTTORIO

ANAC DELIBERA 2017

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 2 bis e dell’art. 46, co. 1 e co. 1-ter, è legittimo il ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione e le dichiarazioni mancanti relative ai requisiti di partecipazione anche se la lex specialis non lo preveda e commini espressamente l’esclusione dalla gara.

La direzione lavori, il coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori e la contabilità dei lavori non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art.253, comma 5 del d.p.r. 201/2010, per cui non sussiste l’obbligo, per i raggruppamenti temporanei che partecipano alle relative procedure di affidamento, di assicurare la presenza, quale progettista, del professionista laureato e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.

Il sindacato giurisdizionale sui contenuti e sugli esiti dell’attività espletata dalle Commissioni incaricate di valutare le offerte tecniche, tipica espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità.

L’omessa o erronea indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine per ricorrere non è causa autonoma di illegittimità dello stesso.

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da RTP Ing. A ed altri/Comune di Rotondi (AV). Procedura aperta per l’affidamento del servizio tecnico di ingegneria per la direzione lavori, contabilità e misura dei lavori, assistenza al collaudo, liquidazione, responsabile dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente alla realizzazione di “lavori di sistemazione della strada Madonna della Stella e del piazzale antistante il “Santuario Madonna della Stella”. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: euro 89.338,64. S.A.: Comune di Rotondi. Controinteressata: RTP B

SERVIZI INGEGNERIA - REQUISITI PERTINENTI ALLE OPERE - LEGITTIMO

ANAC SENTENZA 2015

Le attivita' svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessita' sia almeno pari a quello dei servizi da affidare e che tale criterio è confermato dal menzionato articolo 8 del d.m. n. 143/2013, evidenziando altresi' che tali considerazioni, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilita'”, non appaiono estensibili invece ad ulteriori categorie in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificita'.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dal RTP Arch. V –Arch. E– Ing. G – Procedura aperta per l’affidamento servizio di direzione lavori, misura, contabilita', coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e assistenza al collaudo dei lavori di riqualificazione urbana aree degradate denominate Piazza del Mastro e Piazza dei monumenti ai caduti. Importo a base di gara euro: 133.960,80. S.A.: Comune di V.

SERVIZI URBANISTICA E PAESAGGISTICA - NORMATIVA APPLICABILE

ANAC PARERE 2015

L’appalto che abbia per oggetto servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica ricompresi nella categoria n. 12 dell’All. IIA al d.lgs. 163/2006, non è soggetto all’applicazione dell’art. 253, comma 5, d.p.r. 207/2010, ne' appare riconducibile nell’ambito di applicazione dell’art. 90, d.lgs. 163/2006 relativo ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria aventi ad oggetto la progettazione di lavori pubblici.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata dal RTP arch. Romano A mandatario – Affidamento dell’incarico di redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC) e delle documentazioni integrative – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 99.800,00 – S.A.: Comune di B (CE)

GIOVANE PROGETTISTA NON NECESSITA DI COMPETENZE PROFESSIONALI

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2015

In linea con la giurisprudenza piu' recente del Consiglio di Stato (sez. IV, sentenza n. 2048 del 23 aprile 2015), che ha chiarito come la presenza della figura del “giovane progettista” nel raggruppamento temporaneo di professionisti sia imposta, ai fini della partecipazione alla gara, dagli artt. 90 co. 7 d.lgs. n. 163 del 2006 e 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010: tale disciplina ha lo scopo di promuovere la presenza di giovani nei gruppi concorrenti a bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee per favorirne la crescita professionale e proprio a tal fine impone che al giovane professionista sia assegnato uno specifico ruolo in qualita' di progettista. Ciononostante, si legge nella citata sentenza “la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l’assunzione di maggiori responsabilita' professionali: egli, nonostante cio', non puo' essere equiparato all’operatore economico che sottoscrivera' l’appalto e, dunque, non dovra' fornire le medesime garanzie morali richieste a quest’ultimo”. Per le medesime ragioni, la conclusione puo' essere estesa anche al possesso dei requisiti professionali, la necessita' della dimostrazione dei quali appare ragionevole e conforme allo scopo della norma escludere proprio in ragione del fatto che la partecipazione del giovane professionista è finalizzata a garantire a quest’ultimo l’incremento di quelle competenze professionali che non puo' vantare per poter partecipare singolarmente alla gara.

PROGETTISTA JUNIOR - OBBLIGHI DICHIARAZIONE REQUISITI MORALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2015

La responsabilizzazione del giovane progettista è funzionale all’incremento delle sue competenze pratico-applicative e curriculari: non risulta sufficiente il ruolo che egli ricopre all’interno del R.T.P. per far insorgere l’obbligo di cui all’art. 38 d.lgs. n.163 del 2006.

Come è concordemente riconosciuto, la ragione per cui è posto l’obbligo dichiarativo ex. art. 38 risiede nella necessita' di verificare la complessiva affidabilita' dell’operatore economico con cui la stazione appaltante stipulera' il contratto oggetto della procedura ad evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007 n. 523; id. sez. V, 15 gennaio 2008 n. 36): la disposizione si rivolge, dunque, ad esclusivo interesse della stazione appaltante ed, in ultima analisi, dell’interesse pubblico.

Da quanto sopra esposto, è agevole notare il differente piano di su cui si collocano le due disposizioni contenute, da un lato, nell’art. 253 co. 5 d.p.r. n. 207 del 2010 e, dall’altro lato, nell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006: la prima, è rivolta all’incremento delle competenze professionali dei giovani abilitati alla professione, la seconda, invece, è destinata a tutelare l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e della collettivita'.

Di conseguenza, la posizione del progettista junior nei confronti della stazione appaltante non muta con l’assunzione di maggiori responsabilita' professionali: egli, nonostante cio', non puo' essere equiparato all’operatore economico che sottoscrivera' l’appalto e, dunque, non dovra' fornire le medesime garanzie morali richieste a quest’ultimo. Infatti, pur assumendo la qualifica di “giovane progettista”, risulta pur sempre un dipendente della mandataria del R.T.P. e non puo', soltanto per questo motivo, essere obbligato a garantire la stazione appaltante circa le sue qualita' morali: diversamente opinando, si giungerebbe ad affermare la necessita' di sottoscrizione della dichiarazione ex art. 38, da parte di ogni singolo dipendente dei vari soggetti facenti parte del R.T.P. con gravi ripercussioni sia in termini di speditezza dell’azione della stazione appaltante, sia di illegittima applicazione analogica di cause di esclusione dalla gara.

GIOVANE PROFESSIONISTA INDICATO DAL RAGGRUPPAMENTO – REQUISITI

AVCP PARERE 2014

Non vi sono, nel Codice e nella normativa vigente, disposizioni che prescrivono una particolare qualificazione per la figura del coordinatore per la sicurezza dei lavori, quando l’appalto abbia ad oggetto un immobile di interesse culturale, e, pertanto, puo' essere espletato da tecnici in possesso del solo diploma di geometra.

Ai sensi dell’art. 253 del d.P.R. 207/2010, il giovane professionista deve essere “progettista”, cosi' qualificando la sua presenza nella compagine concorrente, sicche' non potra' piu' considerarsi sufficiente la mera partecipazione alla e'quipe di lavoro in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilita' (si veda, anche per la sottolineatura delle differenze con il previgente Regolamento: A.V.C.P., parere 21 novembre 2012 n. 194; Id., parere 23 aprile 2013 n. 66).

È legittima la dichiarazione d’impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo, ove il giovane professionista compare quale mandante per la quota del 20%, con il compito di “collaboratore al gruppo di lavoro”. Dunque, la sua partecipazione risponde appieno alle condizioni prescritte dall’art. 253, quinto comma, del Regolamento, da interpretarsi nel senso della piena assimilazione del giovane professionista agli altri membri della e'quipe di lavoro, quale “progettista” dell’opera ad ogni effetto, vale a dire con l’assunzione diretta dei compiti e delle responsabilita' professionali proprie dell’attivita' di progettazione di opere pubbliche.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A.: “Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilita' e misura, c.r.e., coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro e riqualificazione della Chiesa di San C. di A.”– importo a base di gara euro 43.706,44 – S.A.: Comune di A..

art. 253 D.P.R. n. 207 del 2010 – giovane professionista indicato dal raggruppamento – requisiti.

OBBLIGATORIA L'INDICAZIONE NOMINATIVA DEL GIOVANE PROGETTISTA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2013

L’art. 253 del d.P.R. 5-10-2010 n. 207, recante il regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, prevede che, in attuazione dell'art. 90, co. 7, del codice, “i raggruppamenti temporanei … devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento puo' essere: … b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della societa' una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA …”.

La disposizione in esame - che, in virtu' della sua cogenza, non puo' essere disapplicata dalla lettera di invito e, pertanto, deve trovare applicazione nonostante il silenzio della normativa di gara (cfr. Cons. St., sez. V, 15/7/2013, n. 3811) - prevede dunque l’obbligo di contemplare un giovane professionista “quale progettista”, diversamente dall’abrogato art. 51, co. 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, che si limitativa a richiedere la “presenza” di un tale professionista nell’ambito del raggruppamento temporaneo. Cio', evidentemente allo scopo di incentivare la maturazione di una effettiva esperienza professionale con la partecipazione alla progettazione oggetto dell’incarico da affidare.

L’art. 90, co. 7, del codice dei contratti pubblici, richiamato nel citato art. 253, nel prevedere che “… il regolamento definisce le modalita' per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee …”, dispone anche che l'incarico “deve essere espletato da professionisti … nominativamente indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali”.

Se ne deve desumere, pertanto, che i progettisti incaricati, ivi compresi quelli “giovani”, devono essere nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.

Orbene, l’art. 46, co. 1, del d. lgs. n. 163, che consente, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, alle stazioni appaltanti di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, non puo' trovare applicazione per modificare o integrare l’offerta presentata.

REQUISITI NEI RTP DEL GIOVANE PROFESSIONISTA

TAR CALABRIA SENTENZA 2013

Nel caso di professionisti, indicati dall'impresa partecipante alla gara pubblica per l'assegnazione di un appalto di lavori come incaricati della progettazione, non è richiesta agli stessi l'onere della specificazione delle parti a ciascuno di essi assegnata, trattandosi di un raggruppamento ausiliario chiamato in avvalimento per lo specifico compito della progettazione (cfr. Cons. Stato n. 2454 del 2011). La necessita' della precisa indicazione delle attivita' assegnate a ciascun componente di un raggruppamento temporaneo di imprese sta proprio nell'esigenza di verificare se tale ripartizione è coerente con le qualificazioni di ciascuna e con il possesso dei requisiti per eseguire quella parte di attivita' (cfr. Cons. Stato n. 2454 del 2011). Per contro, nel caso di specie, non si tratta di una ripartizione di lavori, ma di un'unica attivita', appunto quella della progettazione, per la quale la questione della ripartizione non ha alcun senso e non e' rispondente alla ratio sottostante alla necessita' della specificazione.

Nel caso in cui il giovane professionista venga indicato come associato, non devono ritenersi operanti anche nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione, vista la finalita' promozionale della previsione normativa (Tar, Calabria, Reggio Calabria, n. 744 del 2012 e n. 268 del 2013).

Per ricomprendere la relazione geologica e il computo metrico nell'affidamento di un appalto di progettazione ed esecuzione di opera pubblica, non è sufficiente il mero silenzio al riguardo della lex specialis, non operando alcuna eterointegrazione automatica ai sensi dell'art. 24 del Dpr n. 207 del 2010, poiche' è viceversa necessario che la stazione appaltante definisca, nel bando o nel disciplinare di gara, i requisiti di qualificazione dei concorrenti e i documenti che devono essere presentati (cfr. TAR Puglia, Bari, n. 1958 del 2012 e n. 118 del 2013).

VERIFICA PROFESSIONALITA' RICHIESTE NEL BANDO - INTERPRETAZIONE CLAUSOLE BANDO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2013

Il bando ha richiesto espressamente due specifiche professionalita', in particolare quella di uno storico dell’arte e quella di un architetto/ingegnere, con esperienza nei parchi fluviali.

E’ incontroverso che la Dott.ssa A, professionista inserita nel gruppo dell’aggiudicataria, sia priva del titolo di storico dell’arte e che tale titolo sia viceversa tassativamente richiesto dal bando di gara, senza la previsione di alcuna equipollenza sul piano formale e, tantomeno, su quello sostanziale.

Cio' posto, erroneamente il primo giudice ha ritenuto che l’ampio bagaglio culturale della Dott.ssa A, specificamente rivolto al settore dei beni culturali, e i numerosi titoli dalla stessa posseduti, sostanzino comunque il requisito di esperienza richiesto dal bando e funzionalizzato all’oggetto della gara.

Nella specie, infatti, gravava sull’amministrazione l’obbligo di verificare l’esistenza sul piano formale delle specifiche figure professionali tassativamente indicate nel capitolato, e non di verificare se le esigenze richieste dal tipo di cottimo in gara potessero essere soddisfatte anche da altre figure professionali o da conoscenze e competenze aliunde acquisite da soggetti privi del titolo richiesto.

Non v’è dubbio, pertanto, come la verifica del rispetto delle competenze previste dal bando al di fuori delle professionalita' all’uopo indicate, come nella specie avvenuto, costituisca una palese violazione della lex specialis, sostanziandosi nell’esercizio da parte della commissione di gara di un potere discrezionale , diverso dalla valutazione dell’offerta tecnica ad essa spettante, che non le è attribuito.

APPALTO INTEGRATO - INDIVIDUAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Societa' A s.a.s.– “Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori per adeguamento funzionale e normativo dei locali ed impianti Palazzina n. 5 da adibire a cucina e refettorio”. Importo a base d'asta € 1.287.719,72– S.A.: Ministero della B VII Reparto Infrastrutture – C.

“Ai sensi dell'art. 51, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualita' di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e cio' in quanto la norma parla soltanto di presenza di un giovane professionista, con evidenti finalita' di carattere promozionale, non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento; pertanto, ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessita' che questi assuma anche responsabilita' contrattuali”. Evidentemente la sentenza si riferisce ad una diversa ipotesi organizzativa rispetto a quella prescelta da A s.a.s e consistente, appunto, in un raggruppamento di imprese, al quale avrebbero senz’altro trovato applicazione le disposizioni di legge richiamate.

Deve conseguentemente ritenersi che la fattispecie in esame si configuri come appalto integrato di progettazione ed esecuzione (cd. puro), rientrando nella sfera di disciplina di cui all’art. 53 co. 3 del D.Lgs. n. 163/2006. La figura organizzativa prescelta da A s.a.s., consistente nell’avvalimento atecnico di professionisti esterni, è una figura comunque non prevista dall’art. 90 co. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 253 co. 5 del d.P.R. n. 207/2010. Inoltre, dette disposizioni non possono comunque trovare applicazione, all’ipotesi in esame, prevedendo l’obbligo, per i soli raggruppamenti - tra cui non si colloca la fattispecie in esame - di individuare la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.

R.T.P. - INDICAZIONE DEL GIOVANE PROFESSIONISTA

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A Costruzioni s.r.l. – “Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del complesso Caserma Italia da destinare a nuova sede dei reparti della Guardia di Finanza di B” – importo a base di gara euro 6.134.517,20 – S.A.: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. per la C e l’E.

Ai fini della soluzione del caso di specie, vale rilevare che ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, i raggruppamenti temporanei che partecipano a gare per l’affidamento di incarichi di progettazione devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato, con la conseguenza che la mancanza di detto titolo di studio si traduce nell’assenza di un requisito che il legislatore ha previsto espressamente al fine di favorire i giovani professionisti laureati.

Il perito industriale puo' si' far parte dell’equipe da impegnare nella progettazione in oggetto, ma non ai sensi dell’art. 253 comma 5, difettando il requisito del diploma di laurea. D’altra parte l’obbligo di promozione di giovani professionisti laureati, previsto dalla citata disposizione in caso di partecipazione in R.T.P. costituisce un limite cui deve attenersi il concorrente che intende partecipare in raggruppamento.

GIOVANE PROFESSIONISTA - REQUISITI

AVCP PARERE 2013

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Consorzio A – B. – C: “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ampliamento per 200 posti presso gli Istituti Penitenziari di D” – importo a base di gara euro 1.896.974,77 – S.A.: Ufficio del Commissario Delegato O.P.C.M. 3861/2010.

Relativamente al giovane professionista, il rapporto di tirocinio, per la sua tipica connotazione funzionale e per la sua inevitabile temporaneita', non puo' essere assimilato alla posizione di “dipendente” o “consulente su base annua” richiesta dall’art. 253 del D.P.R. n. 207 del 2010: la norma si caratterizza, infatti, per l’evidente intento di assicurare che il giovane professionista sia stabilmente inquadrato nell’organico societario ovvero, in alternativa, che egli sia legato da uno stabile rapporto di consulenza con la societa' concorrente.

Nella fattispecie, il tirocinio intrapreso dall’arch. M neppure sarebbe stato idoneo, per la sua brevissima durata, a garantire la presenza del giovane professionista nella societa' incaricata della progettazione esecutiva per l’intero arco temporale dell’appalto, anche ove si assuma quale riferimento contrattuale il piu' ristretto termine previsto dal disciplinare di gara (trenta giorni) per la redazione del progetto esecutivo.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI - IL GIOVANE PROFESSIONISTA

AVCP PARERE 2012

Con l’entrata in vigore dell’art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, i raggruppamenti devono prevedere la presenza “quale progettista” di almeno un giovane professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni, nella veste di libero professionista singolo o associato, di amministratore, di socio, di dipendente o di consulente (in quest’ultimo caso, con oltre la metà del fatturato dell’ultimo anno nei confronti della società che concorre in gara).

Nel caso di specie si tratta di un R.T.P composto da due professionisti; pertanto il giovane professionista potrà essere un progettista, libero professionista singolo o associato e non dovrà necessariamente fare parte del raggruppamento. A tal proposito, si può richiamare il precedente parere di questa Autorità n. 84 del 05/05/2011 (ma nello stesso senso cfr. anche parere n. 158 del 27/09/2012) secondo cui “Nelle procedure selettive volte all’affidamento di incarichi di progettazione, la presenza di un giovane professionista costituisce una condizione di ammissibilità dell’istanza di partecipazione alla gara; tuttavia la legge non richiede che questa presenza assuma la connotazione di una partecipazione in veste di socio del R.T.P. ma è sufficiente che essa si manifesti in un mero rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza. Anche la giurisprudenza sostiene che ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l’aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (CdS, sez. V, n. 6347 del 24/10/2006)”.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di A (PA)- “Affidamento del servizio relativo alla redazione dello studio geologico per la variante parziale a Piano Regolatore Generale”. Importo a base d'asta € 24.374,92– S.A.: Comune di A (PA).

ATP - REQUISITI DEL GIOVANE PROGETTISTA

AVCP PARERE 2012

L’abrogato art. 51, quinto comma, del D.P.R. n. 554 del 1999 disponeva che i raggruppamenti dovessero contemplare la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza. La norma era concordemente interpretata nel senso che il giovane professionista non dovesse essere parte contrattuale del raggruppamento, considerandosi sufficiente la sua presenza nella compagine come collaboratore o come dipendente di uno dei soggetti associati (cfr. A.V.C.P., determinazione 27 luglio 2010 n. 5; in giurisprudenza, tra molte, Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2006 n. 6347; Id., sez. V, 21 giugno 2012 n. 3656). La ratio della norma era, per comune opinione, quella di garantire al giovane professionista la possibilita' di svolgere un utile apprendistato nella complessa realta' dei lavori pubblici e di arricchire il proprio curriculum,senza dover assumere le piu' gravose responsabilita' connesse alla posizione di associato.

La disciplina dell’istituto è tuttavia mutata con l’entrata in vigore dell’art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, ove si stabilisce che i raggruppamenti devono prevedere la presenza “quale progettista” di almeno un giovane professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni, nella veste di libero professionista singolo o associato, di amministratore, di socio, di dipendente o di consulente (in quest’ultimo caso, con oltre la meta' del fatturato dell’ultimo anno nei confronti della societa' che concorre in gara).

La norma, nella parte in cui specifica che il giovane professionista deve essere “progettista”, vale a qualificare assai piu' della previgente disciplina regolamentare la sua presenza nell’associazione temporanea, sicche' non potra' piu' considerarsi sufficiente la mera partecipazione di detto soggetto alla e'quipe di lavoro, in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilita': al contrario, il giovane professionista dovra' quantomeno sottoscrivere gli elaborati progettuali e, per far cio', dovra' essere abilitato per la corrispondente disciplina specialistica secondo le norme dell’ordinamento professionale di appartenenza.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Arch. A – “Servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e consulenza geologica, nell’intervento di adeguamento sismico presso la scuola elementare B” – criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa - importo complessivo stimato euro 93.533,65 – S.A.: Comune di C.

Art. 253 D.P.R. n. 207 del 2010 – giovane professionista indicato dal raggruppamento – requisiti.

INCOMPATIBILITÀ DEL PROGETTISTA, GIÀ PRELIMINARMENTE INCARICATO DALLA S.A. A PARTECIPARE ALLA GARA

TAR FRIULI SENTENZA 2011

I casi di incompatibilita' a partecipare, da parte di chi abbia redatto il progetto, sono limitati al rispetto della puntuale previsione normativa , tanto piu' che le cause di incompatibilita' sono di stretta interpretazione in quanto limitative della liberta' di iniziativa economica costituzionalmente garantita e non sono possibili estensioni analogiche (cosi' anche TAR Piemonte n. 1510/2008 cit.) e, sotto il secondo profilo, che devono essere presenti, nel caso concreto, e non in astratto, "indizi seri, precisi e concordanti" a che il partecipante alla gara abbia avuto un flusso di informazioni tale da falsare la concorrenza ( TAR FVG 13 ottobre 2008, n. 576).

La consulenza di soggetti esterni, da parte di una societa' di ingegneria, non appare preclusa da alcuna disposizione normativa, essendo al riguardo del tutto incongruo ed inconferente il rinvio all'art. 53 del D.P.R. 554/1999 (poi trasfuso all'art. 254 del D.P.R. 207/2010), che regolamenta l'organigramma delle societa' di ingegneria ma non preclude loro la facolta' di avvalersi nel corso di singole gare d’appalto anche di consulenze esterne, ferma restano la responsabilita' personale del direttore tecnico e la responsabilita' della societa' stessa nella effettuazione delle prestazioni poste a base di gara.

GIOVANE PROFESSIONISTA ALL'INTERNO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

ITALIA SENTENZA 2010

L’art. 51 c. 5, del d. P.R. n. 554 del 1999 stabilisce che «ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 17, com>ma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro di residenza”.

Anche ad aderire ad una (non condivisa) lettura del contenuto normativo di cui all’art. 51 comma 5 citato nel senso proposto dalla controinteressata, ossia valutando la presenza del cd. «giovane professionista» quale avente esclusiva finalita' promozionale, tale peculiare connotazione non potrebbe, in tesi, svalutare il senso complessivo delle prestazioni del giovane professionista, il quale è comunque chiamato ad esercitare una vera e propria attivita' professionale all’interno della compagine di appartenenza. Appare pertanto evidente che la presenza o meno di siffatto professionista refluisce, ancorche' indirettamente, sulle prestazioni che il contraente privato deve eseguire nei confronti della p.a.

La circostanza che, nel caso di specie, il giovane professionista non sia stato indicato nell’ambito delle giustificazioni preventive, e, ancor di piu', che lo stesso sia privo di «retribuzione», da' conto, ad avviso del Collegio, della sostanziale «assenza» dello stesso che, seppur originariamente indicato in sede di partecipazione alla gara, è poi venuto meno con il contestuale inserimento di altri due tecnici (non «giovani» nell’accezione ex art. 51 d. P.R. n. 554 del 1999).

Sul punto ben conosce il Collegio l’indirizzo interpretativo della giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualita' di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e cio' in quanto la norma parla soltanto di «presenza» di un giovane professionista, con evidenti finalita' di carattere «promozionale», non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di «associare» lo stesso al raggruppamento e, che, pertanto, ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, sarebbe sufficiente che nella compagine del raggruppamento medesimo sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessita' che questi assuma anche responsabilita' contrattuali. Cio' precisato, ritiene, tuttavia, il Collegio che occorra distinguere tra la mera partecipazione del professionista all’associazione temporanea, e la consistenza ed il significato del suo apporto professionale.

Ed invero, va ritenuto che l’apporto partecipativo del giovane professionista, ancorche' a titolo «promozionale», non possa ridursi ad una mera attivita' assimilabile ad una sorta di tirocinio (ed in tal senso, nel caso di specie, depone la mancanza di remunerazione), dovendosi considerare, invece, la previsione legislativa quale fonte di opportunita' per l’espletamento di prestazioni per le quali il giovane professionista è abilitato, e che hanno significative refluenze sul complesso delle prestazioni dell’A.T.I., a nulla rilevando, in tal senso, che lo stesso assuma, piu' o meno direttamente, responsabilita' contrattuali con la p.a. ovvero partecipi in maniera piu' o meno significativa all’associazione temporanea medesima.

D’altronde, se si guarda alla ratio ed alla finalita' della norma, viene in rilievo come l’intendimento del legislatore sia stato, ad avviso del Collegio, quello di garantire ai cd. giovani professionisti - attraverso lo strumento in discussione, che costituisce un modo per avviare gli stessi, di regola privi di qualsivoglia curriculum professionale, al mondo lavorativo - l’acquisizione di un minimo di esperienza e di qualificazione professionale da poter «spendere» in successive procedure di gara ovvero nella propria attivita' libero-professionale complessivamente intesa: orbene, tale finalita' non puo' che essere realizzata con un ruolo professionale attivo con il quale, in verita', l’assenza di remunerazione - ove a tutto concedere si volesse ritenere, quanto alla procedura per cui è causa, effettivamente esistente la predetta figura - appare del tutto incompatibile.

REFERENZE BANCARIE - INCARICO PROGETTAZIONE

CGA SICILIA SENTENZA 2009

Ai sensi dell'art. 51, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualita' di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e cio' in quanto la norma parla soltanto di «presenza» di un giovane professionista, con evidenti finalita' di carattere «promozionale», non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di «associare» il giovane professionista al raggruppamento; pertanto, ai fini della valida partecipazione di un r.t.i. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessita' che questi assuma anche responsabilita' contrattuali (C.d.S., V, 24 ottobre 2006, n. 6347).

La referenza non è una fideiussione, bensi' una generica attestazione del credito di cui gode un soggetto; e, diversamente dalla fideiussione, puo' giuridicamente responsabilizzare il dichiarante solo in via extracontrattuale, perchè non è un contratto. Ne deriva che non esiste alcuna formula specifica da utilizzare nel rilascio delle c.d. referenze bancarie, nè alcun contenuto minimo di queste ultime, la cui idoneita' è pertanto discrezionalmente apprezzata dalla stazione appaltante.

ATI TRA IMPRESA E PROFESSIONISTA - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

Nella fattispecie in esame, si discute sull’illegittimita' dell’ammissione di un concorrente basata sulla considerazione che, avendo la F. s.r.l. partecipato alla gara in costituenda associazione temporanea di imprese avente come mandante l’arch. Di C., non sarebbero state rispettate le regole riguardanti tale forma di partecipazione.

Il professionista associato ad un’impresa è pur sempre un concorrente e sussistono dei principi fondamentali che valgono per qualsiasi concorrente, indipendentemente dal fatto che sia o meno un’impresa, come è dimostrato dalla circostanza che la sussistenza di determinati requisiti di partecipazione deve essere comprovata (all’atto della partecipazione mediante autocertificazioni) anche nella gare per l’affidamento della progettazione tra professionisti.

Tra tali requisiti assumono un’importanza particolare, ai fini di una corretta procedura di gara, quello di non concorrere, in caso di associazione, alla medesima procedura anche singolarmente o in altra forma associata e quello di non trovarsi in situazione di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese (requisiti previsti, rispettivamente dall’art.13, comma 4 e dall’art. 10, comma 1 bis della legge 11 febbraio 1994 n.109, norme applicabili all’epoca dello svolgimento della gara). Del resto, requisiti del genere sono espressamente previsti dall’art. 51 del 21 dicembre 1999 n.554 anche per le gare di progettazione tra professionisti.

Non si può sottacere che lo stesso architetto era consapevole della sua qualita' di vero e proprio concorrente, tanto che aveva sottoscritto l’offerta economica ed aveva reso tutte le altre dichiarazioni previste, omettendo solo quelle che si riferivano ai predetti requisiti (che peraltro erano state espressamente menzionate nel facsimile di domanda di partecipazione alla gara, allegato al bando).

La mancanza di tali fondamentali dichiarazioni rende illegittima la partecipazione alla gara della costituenda associazione in questione.

Deve pertanto dichiararsi, in riforma della sentenza impugnata, l‘inammissibilita' del ricorso originario per mancanza di interesse della F. s.r.l., non avendo la medesima titolo a partecipare alla gara e non potendo conseguentemente aspirare all’aggiudicazione.

INCARICO DI PROGETTAZIONE - GIOVANE PROFESSIONISTA

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l’obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l’art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l’art. 51) all’affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse

La ratio di tale distinzione risiede nel fatto che un’adeguata esperienza curriculare in capo al professionista è richiesta solo nel caso dell’affidamento di incarichi di progettazione, costituendo essa una condizione indispensabile ai fini della partecipazione (vedasi l’art. 63, let o) del DPR e allegato D). In tal caso, quindi, il giovane professionista che non abbia al suo attivo alcun incarico riferito a lavori analoghi a quello a cui si riferisce la gara non può partecipare alla gara stessa, e comunque, laddove risulti ammesso in ragione degli incarichi pregressi non ha molte chances di aggiudicarsi l’appalto se il valore degli incarichi pregressi è quello minimo previsto dal bando.

Al contrario, nel caso del concorso di idee la partecipazione è libera per tutti i professionisti iscritti all’Albo professionale di riferimento, essendo importante in questo caso solo l’idea progettuale, che deve essere valutata a prescindere dal curriculum del o dei proponenti.

ATI VERTICALE - REQUISITI

AVCP PARERE 2008

Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale in un appalto di servizi, si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue la prestazione di servizi principale e i mandanti eseguono le prestazioni indicate come secondarie, nella suddivisione indicata dal bando di gara. Per quanto attiene al possesso dei requisiti ed alla loro relativa dimostrazione, tenuto conto che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni dell’appalto nella percentuale corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione al raggruppamento, ciascun soggetto raggruppato deve dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in rapporto alla prestazione di servizi cui è deputato e, pertanto, non è ammissibile, che la capacità del raggruppamento sia dimostrata sulla base dei requisiti in capo alla mandataria, anche se gli stessi, da soli, sono sufficienti a coprire quanto richiesto dalla disciplina di gara.

Ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del d.P.R. 554/1999, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Con deliberazione n. 196/2002, l’Autorità ha chiarito che la mancata inclusione nel raggruppamento di detta figura, costituisce motivo di esclusione dalla gara; inoltre, per quanto attiene ai concorrenti che hanno costituito o iniziato la propria attività professionale da meno di tre anni, l’Autorità ha statuito, da ultimo con deliberazione n. 229/2007, che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando, il calcolo deve essere effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e, pertanto, i bilanci e la documentazione che la stessa è tenuta a presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività dell’impresa.

OGGETTO: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Provincia di A. – affidamento servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del fiume C., per l’asta fluviale compresa tra il ponte della L. e la confluenza con il torrente P.

RTI E PRESENZA GIOVANE PROFESSIONISTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

L’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 non prescrive affatto come obbligatoria la partecipazione ai R.t.i. di «un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione». La norma, in realtà, parla soltanto di “presenza”. D’altronde, se la volontà del Legislatore fosse stata nel senso di ritenere indispensabile l’associazione, la stessa norma primaria dalla quale promana l’art. 51 avrebbe dovuto contenere una previsione espressa in tal senso, mentre anche l’art. 17, comma 8, della legge quadro si limita, di converso, a promuovere la presenza di giovani professionisti. Ne consegue che, ai fini della valida partecipazione di un R.t.i. a procedure indette per l’aggiudicazione di servizi di progettazione, è sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali.

AVCP DELIBERAZIONE 2006

Non è conforme al disposto dell’art. 59, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. né alle indicazioni contenute nell’art. 66 del Regolamento medesimo il bando relativo al concorso di progettazione che si limita a prevedere la possibilità di ricorrere alla trattativa privata, senza indicare il corrispettivo e senza prevedere i requisiti di progettazione necessari per l’espletamento dell’incarico (trattandosi di servizio palesemente di importo superiore ai 200.000 DSP).

L’Autorità ha chiarito (con le determinazioni n. 3 del 17 febbraio 2000 e n. 17 del 5 aprile 2000) che l’istituto del concorso di progettazione si conclude con una compravendita di un prodotto dell’ingegno e cioè di un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare. Qualora, invece, il bando di concorso preveda l’affidamento al vincitore, a trattativa privata, dei successivi livelli di progettazione, sono operanti le regole di cui al disciplinare contrattuale, in nulla differendo l’esecuzione dell’incarico così affidato dalle altre modalità di affidamento e, pertanto, il relativo corrispettivo deve essere fissato nel bando stesso. Ne discende inoltre che, in tal caso, non si può prescindere dal possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo previsti dalla normativa, ivi compreso il requisito della presenza di un giovane professionista di cui all’art. 51, comma 5, del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m.



La concessione di lavori pubblici ha per oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici nonché la loro gestione funzionale ed economica. La fase della progettazione rientra nella prestazione richiesta al concessionario al quale la stazione appaltante non può imporre, attraverso una clausola del bando, il nominativo del progettista cui avvalersi (nel caso di specie vincitore del concorso di progettazione e redattore del progetto preliminare), che al contrario viene scelto dal concessionario stesso, nel rispetto dei requisiti previsti normativamente in capo al progettista. Né rilevano al riguardo le vigenti disposizioni in ordine ai diritti d’autore, poiché ai sensi del comma 5 dell’art. 59 del Regolamento, la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto vincitore, acquisendone i diritti di utilizzazione. Ciò anche in ragione del dettato di cui all’art. 11 della legge 22 aprile 1941 n. 633, così come modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, in base al quale alle amministrazioni dello Stato, alle province ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Occorre inoltre considerare che il prodotto dell’ingegno oggetto del concorso di progettazione è un progetto a livello di preliminare, mentre presupposto per la tutelabilità dell’opera di architettura è la sussistenza di una valenza estetica delle forme architettoniche. L’anomalia evidenziata potrebbe, inoltre, avere prodotto l’effetto di limitare la partecipazione di eventuali altri soggetti imprenditoriali interessati alla realizzazione dell’intervento, non potendosi escludere valutazioni negative da parte delle imprese qualificate per i maggiori oneri da sopportare per una progettazione da effettuarsi a cura di soggetti non appartenenti alla propria organizzazione.

SICILIA: LIMITI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

REGIONE SICILIA CIRCOLARE 2005

Applicazione nella Regione siciliana dell'art. 51 del D. P. R. n. 554/99

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2004

L'art. 17, co. 8, della l. 11 febbraio 1994, n. 109 e l'art. 51 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, intesi a promuovere la presenza di un "giovane professionista" (cioè abilitato da meno di cinque anni) nei raggruppamenti concorrenti in gare per l'affidamento di progettazione di opera pubblica, non precisano la portata della "presenza" richiesta e pertanto, tenuto anche conto, sul piano logico, della natura volontaristica dell'istituto dell'associazione tra professionisti alla luce del principio dell'autonomia privata, vanno interpretati nel senso che nel raggruppamento dev'essere inserito il "giovane professionista", ma non necessariamente in qualità di autonomo raggruppato.

CLAUSOLA AMBIGUA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2004

Il soggetto, che partecipa come professionista singolo ad una procedura concorsuale per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, con obbligo di redazione di una relazione geologica ed effettuazione di indagini geognostiche e geotecniche, essendo privo di capacità professionale per sottoscrivere la relazione geologica, non può essere escluso se non ha costituito con il redattore della relazione geologica una associazione professionale nelle forme previste dalla L. n. 1815 del 1939, né espresso la volontà di costituire un raggruppamento temporaneo. Avendo egli partecipato alla gara come professionista singolo, non era infatti tenuto a produrre i curricula dei collaboratori, dei quali era, comunque, responsabile. In effetti il bando dispone che la busta B dovrà contenere “i curricula dei professionisti che svolgeranno i servizi”. Tale disposizione, secondo il suo tenore letterale, deve ritenersi riferita alla ipotesi di partecipazione delle associazioni di professionisti, anche perché i collaboratori sono indicati dallo stesso disciplinare come responsabili dei settori. Pertanto, appare corretto che il soggetto, essendosi presentato come professionista singolo, abbia prodotto solo il suo curriculum. In ogni caso, qualora fosse ipotizzabile una diversa lettura della disposizione in questione, si dovrebbe pervenire alla conclusione che, trattandosi di una clausola ambigua, essa deve essere interpretata nel senso in cui favorisce la più ampia partecipazione alla gara e che, in conseguenza, l’amministrazione avrebbe potuto semmai pretendere la regolarizzazione della documentazione.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 18/09/2006 - INCARICHI PROFESSIONALI

Pervengono a questa Amministrazione che deve affidare incarichi professionali ai sensi dell'art. 91, comma 2, e secondo le procedure di gara dell'art. 57, comma 6, del Decreto legislativo n. 163/06 istanze di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei tra società di professionisti o società di ingegneria e liberi professionisti (vedi art. 90, comma 1) in cui non vi è la presenza, nè tra le società e nè tra i professionisti singolarmente costituiti, di giovani professionisti così come stabilito all'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 554/99. Poichè quest'ultimo articolo costituisce "limiti alle partecipazioni a gare" e l'affidamento avviene con le sopradette modalità, si chiede di conoscere il Vs. autorevole parere in merito.


CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;