Art. 199 Certificato di ultimazione dei lavori

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM MIT 49/2018, IN VIGORE DAL 30/05/2018

[1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.]
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/08/2017 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (COD. QUESITO 26)

i richiede gentilmente il seguente chiarimento: i termini per l'emissione del certificato di regolare esecuzione (art.237 comma 3 DPR 207/2010) decorrono dalla ultimazione dei lavori. Nell'ipotesi di cui all'art. 199 comma 2 del DPR 207/2010, in caso di assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni di piccola entità, i termini vengono posticipati o fa fede la data del certificato di ultimazione lavori ?


COMPLETAMENTO: L'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;