Art. 149 Direttori operativi

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche. ]
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Giurisprudenza e Prassi

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

L’avviso di selezione congiunto per gli incarichi di direttore lavori e direttori operativi, qualora preveda la possibilità di partecipazione sia in forma associata o di raggruppamento temporaneo sia in forma singola, non appare conforme al disposto di cui agli articoli 123 e 125 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , i quali, ancor prima di menzionare e qualificare le attribuzioni dei direttori operativi, li qualificano quali “assistenti” o collaboratori del direttore dei lavori.

Dalla lettura sistematica delle norme citate si ricava che è il direttore dei lavori a designare i direttori operativi tra i suoi collaboratori nonché ad attribuirgli singoli compiti. Tale soluzione è conciliabile, pertanto, solo con la forma di partecipazione in associazione o riunione temporanea, giammai in forma singola, nel caso in cui al direttore dei lavori siano imposti i direttori operativi dalla stazione appaltante.

La soluzione è stata già in precedenza illustrata dall’Autorità in generale, per gli affidamenti collettivi a più professionisti mediante unico incarico, che appaiono consentiti “nella sola ipotesi in cui gli stessi abbiano dato vita ad una società, ovvero ad un raggruppamento, o comunque abbiano realizzato una forma di associazione” (determinazione n. 13 del 8 marzo 2000). Ciò in base, innanzitutto, ad un criterio logico, non potendosi ritenere espletato da “singoli” professionisti un incarico conferito congiuntamente ad una pluralità di essi, secondariamente, in base alla riconosciuta caratterizzazione personale ed individuale della prestazione dei liberi professionisti ed infine, alla possibilità di costituzione di un raggruppamento ex post (argomentabile dal rinvio di cui all’articolo, 17, comma 1, lett. g), alla disciplina di cui all’articolo 13 della legge stessa).