Art. 141 Pagamenti in acconto

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. ]
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Giurisprudenza e Prassi

MODIFICHE PAGAMENTO ACCONTI IN CORSO D'OPERA

ANAC DELIBERA 2016

La variazione delle previsioni contrattuali relative al pagamento degli acconti in corso d’opera costituisce una modifica sostanziale delle condizioni di aggiudicazione, dalla quale deriva un vulnus ai principi indicati nell’art. 2 del d.lgs. 163/2006, con particolare riferimento alla «libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità».

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata congiuntamente dal Comune di A e dall’impresa B – Lavori di riqualificazione arredo urbano e sottoservizi del centro urbano: Via Roma (tratto tra via Firenze e via Forlì) e Via XXV Luglio (tratto tra via Ponte Ventena e piazza Risorgimento) - S.A.: Comune di A - importo dell’appalto: euro 414.000,00 - istanza presentata congiuntamente dalle parti.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/01/2008 - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PAGAMENTI

Il Comune di … (VI) ha appaltato i lavori di costruzione di una bretella viaria, importo dell’opera € 1.860.000,00 finanziato per € 1.600.xxx,xx con un contributo statale, importo di contratto € 905.xx,xx. I lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 03/07/2007. L’area interessata dai lavori è stata sottoposta a sequestro, operato dal C.F.S. con verbale in data 13/11/2007 e poi convalidato con verbale di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Vicenza in data 23/11/2007 per la presenza di inquinanti nei sottofondi stradali (nel registro degli indagati sono stati iscritti la ditta appaltatrice, la fornitrice degli inerti ed il direttore dei lavori). I lavori risultano, di fatto, sospesi. In seguito al sequestro del cantiere la d.ll. ha inoltrato alla S.A. il 1° SAL comprensivo dei compensi per la realizzazione dei sottofondi. Il Rup ha chiesto alla d.ll. di escludere dalla contabilizzazione tutti i sottofondi potenzialmente non idonei. Praticando detta detrazione, l’importo del SAL non raggiunge la somma prevista dal C.S.A. per il pagamento in acconto. Il fermo lavori può essere considerato una sospensione come prevista dagli artt.24 del D.M. 145/2000 e 133 del D.P.R. 554/1999? Sono applicabili le disposizioni di cui all’art.114, c.3 del D.P.R. 554/1999? L’eventuale pagamento del SAL decurtato potrebbe configurarsi come danno arrecato all’Ente qualora la magistratura si pronunci per la colpa/dolo in capo all’appaltatore? Qualora non si procedesse al pagamento di cui all’art.114 c.3 del D.P.R. 554/1999 e successivamente la ditta appaltatrice fosse assolta potrebbe questa legittimamente richiedere gli interessi legali sul SAL per ritardato pagamento?