Art. 139 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 é fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui é stato stipulato il contratto.

3. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. ]
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI

TAR PIEMONTE SENTENZA 2011

E’ pacifico che le spese contrattuali gravino sull’affidatario. La terminologia, anche generica di contraente, utilizzata nel r.d. del 1924 non è dirimente nel senso di ritenere che esse possano essere pretese solo dopo la stipulazione del contratto; anzi la natura stesse di tali spese (imposte, bolli, ecc.) ne implica una contestualita'/anteriorita' con la stipulazione. D’altro canto l’art. 139 del d.p.r. 207/2010 chiarisce che le spese di contratto sono a carico dell’ "affidatario" (in tal caso quindi espressamente utilizzando una qualificazione che esclude l’intervenuta stipulazione del contratto). La ricorrente deduce di avere eccepito in compensazione crediti derivanti dall’anticipata esecuzione dei lavori. Poiche' per altro la stessa ricorrente dichiara che trattavasi di crediti che sarebbero emersi da un sal non ancora emesso, come eccepito dall’amministrazione, il credito eccepito in compensazione non era ne' liquido ne' esigibile sicche' alcun onere dell’amministrazione vi era di considerarlo.

Ne' pare corretta la censura di "sproporzione" poiche' rilevante è non tanto l’importo in contestazione quanto l’ostacolo che la condotta della ricorrente ha ingiustificatamente frapposto alla stipulazione del contratto; inoltre, a contrario, proprio l’indisponibilita' a versare una somma non rilevante e comunque presupposta per la stipulazione del contratto poneva la vicenda contrattuale in inevitabile fase di stallo e risultava sintomatica di non solvibilita' dell’impresa.