Art. 130 Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la garanzia globale, redatta in conformità dello schema di garanzia di cui all'allegato H; in mancanza, la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dispone la decadenza dall'aggiudicazione definitiva, incamera la cauzione provvisoria e aggiudica il contratto di lavori al concorrente che segue in graduatoria.

2. Nella garanzia globale di esecuzione é indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ss), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o nell'avviso di gara.

3. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale di esecuzione é regolata dalle previsioni dello schema di garanzia di cui all'allegato H.

4. Il possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma 2 é verificato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore prima della stipulazione del contratto. ]
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

Il contratto aperto di manutenzione, ai sensi dell’art. 154, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., è l’appalto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.

Non si rinviene in ambito civilistico una specifica regolamentazione del contratto aperto di manutenzione, che pertanto resta una figura contrattuale per certi aspetti “atipica”, assimilabile, ma solo in parte, a strumenti contrattuali recenti (in particolare, al contratto o accordo normativo) riconosciuti soprattutto dalla giurisprudenza. L’elaborazione giurisprudenziale sul tema (cfr. Cass. civile, Sez. un., 14 febbraio 1994, n. 1442) non appare estesa, mentre l’Autorità è intervenuta con la determinazione n. 13/2004, circoscrivendo l’utilizzo del contratto de quo alla sola manutenzione di pronto intervento, evidenziando così il carattere di relativa imprevedibilità dei lavori effettivamente da farsi e conseguente (parziale) indeterminatezza del prezzo stimato in fase progettuale. Secondo la lettura del citato art. 154 del D.P.R. n. 554 e s.m. fornita nella suddetta determinazione n. 13/2004 dell’Autorità, oggetto del contratto aperto è l’esecuzione di lavorazioni che non sono quantitativamente predeterminabili, ma che tuttavia sono “singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo”. L’indeterminatezza consentita relativamente al numero degli interventi non può estendersi pertanto anche alla tipologia degli stessi, cosicché non appare ammissibile una previsione contrattuale comprendente la totalità dei possibili interventi manutentivi. Coerentemente con tale impostazione l’Autorità ha chiarito che l’affidamento dei contratti aperti di lavori di manutenzione può effettuarsi anche sulla base di un progetto definitivo, anche se ridotto alla individuazione, per ognuno dei tipi delle lavorazioni previste nel contratto, del loro contenuto tecnico ed esecutivo e della specificazione degli apprestamenti da realizzare per garantire la sicurezza delle maestranze e degli utenti delle opere su cui si interviene. I documenti di gara, inoltre, devono contenere l’indicazione del costo complessivo di ogni singola lavorazione e della quota parte di tale costo, non soggetto a ribasso, riguardante la sicurezza. Nel caso di specie, invece, la stazione appaltante si è limitata a prevedere un tetto di spesa complessivo, senza definire in modo preciso la natura e le specifiche tecniche degli interventi prevedibili e gli elementi di rischio connessi agli stessi in una logica di prevenzione (nel senso che dalla definizione progettuale della prestazione deriva la possibilità di effettuare un stima attendibile del corrispettivo, ancorché forfetario e fondato su una valutazione statistica degli interventi da effettuare).

CONTRAENTE: Nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale; 
GARANZIA GLOBALE: La garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice; 
GARANZIA GLOBALE: La garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice;