Art. 131 Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Con la garanzia globale di esecuzione, il garante assume:

a) la garanzia di cui all'articolo 113 del codice: l'obbligo di pagare alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore quanto ad esso dovuto a titolo di cauzione definitiva;

b) la garanzia di subentro: l'obbligo, su richiesta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, di fare subentrare nella esecuzione e completare il lavoro garantito al posto del contraente, il sostituto qualora si verifichi la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del codice, nonché nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, che impediscano la corretta prosecuzione dell'esecuzione.

2. La garanzia di cui all'articolo 113 del codice é efficace sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque sino alla scadenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia di subentro é efficace sino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori. ]
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CODICE: Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
GARANZIA GLOBALE: La garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice; 
SOSTITUTO: Nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa designata dal garante e dal finanziatore per sostituirsi al contraente nel contratto in corso;