Art. 110 Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani. ]
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Giurisprudenza e Prassi

APPALTI INFERIORI A 500.000 EURO - FORME DI PUBBLICITA'

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

Il mutamento della disciplina normativa – con la pubblicazione del codice degli appalti, di cui al D.lgs. 12.4.2006 n. 163 - ha reso desueta la disposizione di cui all'art. 80, comma 5, del D.P.R. 21.12.1999, la quale per gli appalti di lavori d'importo non superiore a 500.000 euro dava validita' esclusivamente ai bandi pubblicati agli albi pretori dei Comuni nelle cui circoscrizioni deve essere eseguito l'appalto e all'albo dell'Amministrazione appaltante. Il nuovo codice degli appalti conferisce la liberta' di forma per quanto concerne la pubblicita' delle regole di gara. Pertanto, non puo' essere attribuita una rilevanza deteriore al bando pubblicato sul sito internet, rispetto al bando ufficialmente pubblicato agli albi pretori dei Comuni interessati dai lavori in appalto.

PUBBLICITA' - QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI

TAR SICILIA SENTENZA 2007

La Regione siciliana ha emanato l'art. 9 L. reg. 15/2006, con il quale ha chiarito che le pubblicità dei bandi di gara possono essere effettuate anche su prodotti editoriali diffusi solo per abbonamento.

La Regione siciliana ha recepito con modifiche la L. n. 109/1994 attraverso la L.r. n. 7/2002 e s.m.i. e, l’art. 23, comma 1, della legge regionale ha interamente riscritto, in Sicilia, l’art. 29 della L. n. 109/1994 (che demanda ad un apposito regolamento la disciplina delle “forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici”; cfr. art. 80 del D.P.R. n. 554/1999). In particolare va osservato che secondo la norma regionale:

- gli avvisi ed i bandi di gara per l’appalto di lavori debbono essere pubblicati (per estratto) tra l’altro “su almeno tre quotidiani regionali” (comma 2 dell’art. 29 cit.), o “su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione «Federico II»” (comma 3 dell’art. 29 cit.), ovvero ancora “su un periodico a diffusione regionale” (comma 4 dell’art. 29 cit.).

L’art. 23, comma 1, della L.r. n. 7/2002, sostitutivo dell’art. 29 L. n. 109/1994, tiene ripetutamente distinti il concetto di “quotidiano nazionale a diffusione regionale” e quello di “quotidiano regionale”. Precisamente:

- al comma 2, laddove, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, è prescritto che gli avvisi ed i bandi sono pubblicati, tra l’altro, “... per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali”;

- al comma 3, laddove, per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, è prescritto che gli avvisi ed i bandi di gara siano tra l’altro pubblicati per estratto “... su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale”;

- al comma 4, laddove, per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro, è disposto che gli avvisi ed i bandi di gara siano, tra l’altro, “pubblicati per estratto “... su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale”.

In sostanza, la normativa regionale, oltre a prevedere in taluni casi (analogamente alla normativa nazionale) la pubblicità su organi di stampa nazionali aventi particolare diffusione in Sicilia, prevede in via aggiuntiva (e non alternativa) la pubblicazione su organi di stampa (quotidiani o periodici) definiti come puramente “regionali”.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

Le vigenti disposizioni per la pubblicità di un bando di gara ed i tempi per la presentazione delle offerte prevedono in relazione agli importi dei lavori posti a base dell’appalto forme e modalità diverse per garantire con l’aumentare del valore dell’appalto una più ampia conoscenza e quindi una più ampia possibilità di partecipazione.

L’art. 80 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 prevede, al comma 4, che per la pubblicità dei lavori di importo compreso tra i 500.000 ed 1.000.000 di Euro gli avvisi ed i bandi di gara siano pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori. L’art. 79 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m., al comma 10, prevede altresì che nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 26 giorni.

Per soddisfare l’esigenza di dare un’adeguata diffusione del bando al mercato potenzialmente interessato dall’appalto si ritiene che la pubblicazione del bando si concretizzi solo con il perfezionamento della forma di pubblicità più significativa tra quelle previste dall’art. 80 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. per la specifica fascia di importo cui si riferisce lo stesso appalto, costituita nel caso di specie dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione. Si osserva che tale interpretazione trova conferma nel nuovo “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, che all’art. 66, comma 8, prevede che gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrano dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nel caso di specie, pertanto, i termini minimi per la presentazione delle offerte non possono essere conteggiati dalla data di pubblicazione del bando sull’Albo Pretorio, in quanto questa forma di pubblicità, non compresa tra quelle minime previste dal citato art. 80, comma 4, assolve l’esigenza di diffusione solo a livello locale e non garantisce la più ampia partecipazione.

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Nel caso in cui l’importo dei lavori a base di gara è compreso tra 1. 000. 000 e 5. 000. 000 di euro e la stazione appaltante provvede a pubblicare il relativo bando su due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali, la pubblicità adottata è da ritenersi aderente a quella prescritta dall’art. 80, comma 3, del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. .

Con riferimento alle verifiche previste dall’art. 10, comma 1quarter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m. e dall’art. 70 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. , va rilevato che, nei casi di appalto di importo superiore a 150. 000 euro, la verifica dei requisiti di capacità tecnico-finanziaria non è richiesta, in quanto l’attestazione SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione degli stessi (art. 1, comma 3, D. P. R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s. m. ).

Contrasta con il disposto dell’art. 75, comma 1, lett h), del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m. la procedura adottata dalla Commissione di gara che non provvede a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale dei concorrenti mediante il riscontro dei dati presenti nel Casellario Informatico delle imprese e, conseguentemente, non esclude dalla gara medesima un’impresa che risultava aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione.

PUBBLICITA' SU PERIODICI A DIFFUSIONE LOCALE

REGIONE SICILIA CIRCOLARE

D.P.R. 554/99 - Art. 80, comma 9. Possibilità di utilizzare periodici a diffusione locale per la pubblicità degli avvisi previsti dall'art.3, co. 2, l.r. 71/78 per gli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 27/11/2006 - ESITI - PUBBLICITÀ

Essndo in presenza di un bando relativo a un pubblico incanto pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice sugli Appalti (D.Lgs 163/2006), e dovendo ora procedere alla pubblicazione del relativo esito di gara, con la presente si chiede se per tale pubblicazione si devono seguire le modalità previste dalla L. 109/94 oppure quelle del D.Lgs 163/2006?