Art. 8 Pubblicazione dell'elenco

1. Ciascuna Prefettura pubblica, sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco per il quale é competente, curandone il costante aggiornamento, nonché l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata alla quale possono essere inoltrate le istanze di iscrizione.

2. Sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, nella sezione "Amministrazione 'trasparente", sono pubblicati gli indirizzi delle caselle di posta elettronica certificata delle Prefetture dedicate alle finalità indicate al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, e dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono definite le modalità per il collegamento tra la banca dati nazionale unica e la banca dati nazionale dei contratti pubblici i cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in relazione alle disposizioni previste dall'art. 7, comma 2, del presente decreto. comma modificato dal dpcm 24-11-2016 in vigore dal 15-2-2017
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