Art. 9 Norme finali e transitorie

1. Salva la comunicazione di mancato interesse effettuata alla Prefettura competente nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'impresa iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti sulla base di disposizioni previgenti, é inserita d'ufficio, per la sezione corrispondente, nell'elenco istituito presso la stessa Prefettura.

2. L'iscrizione effettuata ai sensi del comma 1 ha validità per il periodo residuo di efficacia dell'iscrizione già conseguita.

3. La Prefettura a cui é stata presentata l'istanza di iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1, istituiti sulla base delle disposizioni previgenti alla legge, trasmette d'ufficio a quella competente la documentazione in proprio possesso ai fini della conclusione dei procedimenti di iscrizione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. É fatto salvo il caso in cui sia stata prodotta la comunicazione di mancato interesse di cui al comma 1.

4. Gli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, presso le Prefetture delle province interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, mantengono la loro efficacia limitatamente agli ulteriori settori di attività, individuati, secondo le modalità stabilite dal comma 2, lettera h-bis), del medesimo articolo.

5. Fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica, le Prefetture competenti effettuano le verifiche di cui all'art. 4 utilizzando i collegamenti informatici o telematici indicati dall'art. 99, comma 2-bis, del Codice antimafia.
Condividi questo contenuto: