Art. 7 Equipollenza dell'iscrizione nell'elenco

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia:

a) per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha conseguito l'iscrizione;

b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l'impresa ha conseguito l'iscrizione nell'elenco.

comma così sostituito dal dpcm 24-11-2016 in vigore dal 15-2-2017

2. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8.
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