Art. 6 Aggiornamento delle risultanze della Banca dati nazionale unica

1. La Prefettura competente provvede, nei termini stabiliti dal regolamento o dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 99, comma 1, del Codice antimafia, ad aggiornare le risultanze della Banca dati nazionale unica, inserendo i dati relativi ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'elenco adottati nei confronti delle imprese.
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