Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché le attività di verifica da svolgersi per l'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel medesimo elenco.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "Banca dati nazionale unica", la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

c) "elenco", l'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 1;

d) "impresa", i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, di cui ai comma 1;

e) "legge", la legge 6 novembre 2012, n. 190;

f) "Prefettura competente", la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa é costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art. 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa é costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.

Commento

Si riportano i commi dal 52 al 57 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n.190: 52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettu...
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