Art. 96 Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie é istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati».

2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale unica é collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. comma cosi' modificato dal Dlgs 153/2014 in vigore dal 26/11/2014; si veda anche quanto disposto dall’art. 3 del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020
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