Art. 4.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno cessare le intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società previste dall'art. 1.

2. Le società di cui all'art. 1 sono tenute a verificare la sussistenza di partecipazioni al proprio capitale detenute in via fiduciaria e ad effettuare apposite comunicazioni del risultato di tali verifiche alle amministrazioni committenti o concedenti.

3. In caso di inadempimento alle disposizioni ed ai divieti di cui ai commi 1 e 2, le stesse amministrazioni comunicheranno al Ministero dei lavori pubblici, entro trenta giorni, gli elementi in proprio possesso, corredati dalla documentazione inerente all'inadempimento, onde consentire di promuovere la procedura di sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, in caso di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso. Comma cosí corretto con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1991, n. 146

4. Le società fiduciarie, autorizzate ad esercitare attività fiduciaria ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, dovranno, entro lo stesso termine di cui al comma 1, rinunciare ai mandati di intestazione fiduciaria eventualmente in essere e relativi ai titoli ed alle quote delle società di cui all'art. 1 del presente decreto, provvedendo contestualmente alla loro reintestazione a favore dei rispettivi aventi diritto.

5. Le predette società fiduciarie dovranno dare comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'adempimento di quanto previsto dal comma 4.
Condividi questo contenuto: