Art. 3.

1. Per le opere pubbliche in corso, le società aggiudicatarie, concessionarie e subappaltatrici dovranno procedere alla comunicazione di cui all'art. 1 entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

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