Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità delle imprese con delibera dell'Autorità.

2. Le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 3.

3. Le banche, in sede di accesso al credito bancario, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'articolo 4 e seguenti.
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