Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) "Autorità": l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) "concessione di finanziamento ad un'impresa": la concessione da parte di una pubblica amministrazione ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

c) "banca": l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) "impresa": l'impresa (in forma individuale o collettiva):

(i) avente sede operativa nel territorio nazionale;

(ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;

(iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni;

e) "pubbliche amministrazioni": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) "rating di legalità delle imprese": il rating di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

g) "regolamento dell'Autorità": il regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 24075;
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