Art. 9 Esclusioni

1. In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in applicazione:

a) dell'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

b) dell'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

c) in applicazione dell'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell'Interno 29 agosto 2012;

d) in applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.

2. Per il medesimo periodo transitorio restano altresì assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) le ipotesi per le quali la verifica di cui all'art. 6 non è possibile per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili.
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