Art. 10 Norme di coordinamento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4 fra cui, in particolare:

a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007;

b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

d) il comma 4, dell'art. 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il Documento di cui all'art. 7 in corso di validità nelle ipotesi indicate dall'art. 31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e nell'ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo Documento.

3. Il Documento di cui all'art. 7 soddisfa il possesso del requisito indicato dall'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché assolve all'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista.

4. Resta ferma in capo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

5. Le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8.
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