Art. 3 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione é subordinato all'indicazione dei seguenti dati:

a) atto costitutivo e eventuali provvedimenti di autorizzazione, ove richiesti dalle leggi nazionali;

b) generalità dell'imprenditore individuale;

c) ragione sociale;

d) sede sociale ed eventuali sedi secondarie;

e) sede amministrativa;

f) generalità del soggetto tenutario delle scritture contabili;

g) oggetto sociale;

h) capitale sociale sottoscritto e versato;

i) generalità del legale rappresentante ovvero dei rappresentanti delegati della società;

j) generalità dei titolari delle quote di partecipazione sociale, anche per il tramite di società controllanti, controllate e fiduciarie;

k) sistema di amministrazione;

l) generalità degli amministratori e possesso dei requisiti di eleggibilità, conformemente alla normativa italiana;

m) generalità dei sindaci e dei soggetti esterni incaricati della revisione contabile, eventualmente nominati;

n) data di approvazione del bilancio.

2. L'operatore indica altresì le vicende modificative verificatesi negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4 del presente decreto, concernenti la denominazione, l'oggetto sociale, le quote di partecipazione e gli organi di amministrazione della società.

3. A tal fine, l'operatore documenta i dati di cui al comma 1 e le vicende modificative di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
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