Art. 2 Soggetti obbligati

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti «black list» di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
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