Art. 6. Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
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Giurisprudenza e Prassi

DIREZIONE DI CANTIERE AD OPERA DEL DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Contrariamente a quanto ritenuto dalla amministrazione invero la dita ha adempiuto agli oneri in parola avendo presentato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n.445 del 2000 nella quale aveva indicato espressamente ai punti 7 ed 8 i nominativi e le qualifiche dei vari responsabili dell’esercizio e della manutenzione nonche' dei direttori di commessa, ossia dei direttori di cantiere (tutti dipendenti dell’impresa) i quali avrebbero assunto, nel corso della esecuzione, tutte le responsabilita' tecniche connesse ai lavori in oggetto.

Essendo tutti i soggetti indicati dipendenti della impresa era dato ritenere, alla stregua delle disposizioni di cui all’art. 6 del DM 145/2000, che non fosse necessaria alcuna specifica accettazione. Tale disposizione prevede infatti che la direzione del cantiere sia assunta in diretta, e senza necessita' di apposito conferimento o accettazione, dal Direttore Tecnico dell’impresa e che la stessa non possa essere assunta da altro soggetto tecnico se non in virtu' di un formale incarico da parte della impresa. Pertanto in assenza di tale ultimo incarico la direzione di commessa sarebbe stata assunta dai direttori tecnici dell’impresa indicati nella dichiarazione .