Art. 153 Giorno e termine per la consegna

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto é divenuto efficace. Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva é divenuta efficace.

2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non é richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

3. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore é responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale é predisposto ai sensi dell'articolo 154 e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 157. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'articolo 157.

9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità. ]
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Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE PROCEDIMENTALE NELLA CONSEGNA DEI LAVORI (136)

TRIBUNALE DI POTENZA SENTENZA 2026

È illegittima la risoluzione unilaterale del contratto di appalto pubblico disposta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 153, comma 7, d.P.R. n. 207/2010 qualora la procedura di consegna dei lavori sia stata gestita dal RUP in violazione delle competenze del Direttore dei Lavori e senza il rispetto dei canoni di buona fede e correttezza nell'assegnazione dei termini di convocazione. Il mancato rispetto dell'iter procedimentale legale impedisce l'imputazione del ritardo all'impresa appaltatrice.

"[...] la sistematica violazione, da parte della stazione appaltante, delle disposizioni regolanti la consegna dei lavori – il cui mancato perfezionamento ha condotto alla risoluzione – consente di ritenere illegittima la determinazione di risoluzione del contratto, poiché non sorretta da un valido iter procedimentale.

Tali condotte, in uno con le considerazioni che seguono, consentono di riscontrare a carico della stazione appaltante un inadempimento imputabile e grave, tale per cui, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del rapporto contrattuale va addossata a quest’ultima.

A tale conclusione soccorrono, anzitutto, le violazioni del procedimento di cui all’art. 153 d.P.R. 207/2010 [...]: queste ultime, lungi dal costituire mere irregolarità di tipo formale, hanno in effetti frapposto seri ostacoli all’eseguibilità del contratto di appalto.

Basti, a tal fine, porre mente al fatto che la nomina del Direttore dei Lavori soltanto successivamente allo scadere del termine di legge per la consegna comporta un evidente rallentamento della procedura, circostanza che si pone, peraltro, in netto contrasto con l’interesse a che i lavori si concludessero entro il dicembre dell’anno in corso (2015), pena la perdita dei finanziamenti europei."

[...]

Quanto alla domanda di risarcimento del danno da mancato utile conseguito, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante, spetta all'appaltatore il risarcimento del danno da lucro cessante, calcolabile in via parametrica come 10% dell'importo contrattuale (cfr. Cass. n. 27690/2023), inteso come corrispettivo pattuito nel contratto, comprensivo del ribasso d'asta e non come valore venale dell'opera realizzata (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 26009 del 17/10/2018)."

NOMINA DIRETTORE LAVORI – RITARDO – ADEGUATA MOTIVAZIONE

ANAC DELIBERA 2019

Premesso che l’art. 153 del d.P.R. 207/2010 - più dettagliatamente il comma 2 - dispone che la consegna dei lavori debba avvenire nel termine di quarantacinque giorni, che decorrono dalla data di stipula del contratto, non può dirsi soddisfacente la ragione addotta dalla stazione appaltante a giustificazione del consistente ritardo nella consegna dei lavori, pari ad oltre due anni, atteso che il contratto è stato stipulato in data 2.07.2013 e - da quanto comunicato dalla S.A. – la nuova giunta si è insediata in data 13.06.2013, quindi prima della stipulazione dello stesso.

Inoltre, nonostante la ditta appaltatrice non abbia espresso alcuna riserva/eccezione sulla ritardata consegna, ciò non esime dal rilevare come un ritardo di tal genere contrasti con i pricipi di efficienza efficacia e celerità dell’azione amministrativa di cui alla legge n. 241/1990 e di cui all’art. 2 del d.lgs. 163/2006. Così come la tardiva nomina del Direttore del Lavori che, ai sensi dell’art. 147 del d.P.R. 207/2010, va effettuata prima della gara.

Oggetto: Lavori di riqualificazione del sistema infrastrutturale nell’area urbana compresa tra piazza Gianturco, Viale S. Antonio e Viale Cristo Re - Importo a base d’asta € 999.600. CIG: 4835919699.

GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA

COLLEGIO ARBITRALE LODO ARBITRALE 2008

Sull’istituto della consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. 554 del 1999, sulle condizioni che devono sussistere per farne ricorso e sul risarcimento che spetta all’impresa in difetto dei presupposti di legge

RESPONSABILITA' P.A. E NULLA OSTA

TAR CAMPANIA SENTENZA 2007

Prima dell’avvio della procedura di gara la pubblica amministrazione avrebbe dovuto procurarsi preventivamente il nulla osta paesaggistico. Infatti, la natura stessa della struttura desumibile a priori quale opera che presenta impatto sul paesaggio, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione comunale a procurare preventivamente il nulla osta paesaggistico, sicchè la relativa mancanza comporta ricadute in termini di responsabilità precontrattuale del Comune.