ART. 64-quater (Fruizione delle aree naturali protette).

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione delle aree naturali protette possono regolamentare l'accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e prevedendo la corresponsione di un contributo all'ente di gestione da parte dei visitatori.



Condividi questo contenuto: