ART. 64-ter (Proroga degli organi degli Enti parco nazionali).

1. Al fine di agevolare la programmazione degli interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell'organo nominato in data più recente.



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