Art. 4 Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali
1. All'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo periodo, le parole "ha luogo" sono sostituite dalle seguenti: "deve avere luogo"; dopo le parole "espressamente concordata con l'aggiudicatario" sono aggiunte le seguenti: ", purchè comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto";
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.".
2. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica l'articolo 125, comma 2, del medesimo codice.
3. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all'articolo 2, comma 3, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole ", ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti," sono sostituite dalle seguenti: ", qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonchè in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,";
b) al comma 9, le parole "Il Tribunale amministrativo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice" e quelle da "entro trenta" fino a "due giorni dall'udienza" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.".
Giurisprudenza e Prassi
REGIME TRANSITORIO DL 76/2020 – ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE – NON COMPORTA CADUCAZIONE DEL CONTRATTO
Il Collegio rileva che nel caso in esame, trattandosi di un appalto soprasoglia, trova applicazione l’art. 4, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, il quale dispone che: “(…) In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui all’articolo 2, comma 3, si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (…)”. L’art. 125 c.p.a. recita:“l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente”. Con tale disciplina il legislatore ha inteso estendere al periodo emergenziale la disposizione speciale volta a escludere la declaratoria giurisdizionale d’inefficacia, circoscrivendo la tutela erogabile al solo risarcimento del danno. Ne consegue che la domanda di subentro non può trovare accoglimento (rilevandosi che nel caso di specie non è stata proposta domanda di risarcimento per equivalente).
SERVIZI DI PROGETTAZIONE - NORMATIVA TRANSITORIA DL SEMPLIFICAZIONI
L'applicazione della disciplina transitoria e in deroga dettata dal decreto legge n. 76 del 2020 (conv. in legge n. 120 del 2020) consente alla stazione appaltante di stabilire requisiti di partecipazione più stringenti ove ciò sia giustificato da esigenze di semplificazione che la normativa emergenziale ha inteso perseguire.
In ragione della normativa applicabile alla procedura in esame, la clausola del disciplinare di gara contestata dall'istante è legittima in quanto concernente una procedura di gara soggetta alla disciplina in deroga dettata dall'art. 4, comma 2, d.l. n. 76/2016 (conv. n. 120/2020); inoltre, la clausola del disciplinare non appare presentare aspetti di illogicità o irragionevolezza ai sensi dei principi generali richiamati all'art 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 tenuto conto delle argomentazioni svolte dalla stazione appaltante nella memoria presentata inerenti sia le esigenze di urgenza e semplificazione della procedura sia la scelta di compensare l'aggiudicazione del contratto con il criterio del prezzo più basso con una specifica qualificazione richiesta ai concorrenti