Art. 2 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. modificato dell’art. 51 DL 77/2021 che proroga il termine del 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023; il comma 2 dello stesso art. 51 dispone che la proroga non si applica al comma 4 del presente articolo

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) , del presente decreto. modificato dell’art. 51 DL 77/2021 in vigore dal 01/06/2021

3. Per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali , può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati. La procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) , e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente. ai sensi dell’art. 51 comma 2 DL 77/2021, la proroga di cui al all’art. 2 comma 1, non si applica alle disposizioni di cui al presente comma che quindi cessa di avere efficacia dal 31 dicembre 2021

5. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.

6. Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è limitato ai casi di stretta necessità e richiede una specifica motivazione.
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Giurisprudenza e Prassi

DISCIPLINA SOTTOSOGLIA DEROGATORIA - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - LIMITE TEMPORALE APPLICABILITA' (36)

ANAC PARERE 2022

Art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020 - richiesta di parere.

L’Autorità ha ulteriormente chiarito che «la norma di cui all’art. 1 del decreto legge n. 76 del 2020 convertito in legge n. 120 del 2020, costituisce la consapevole scelta del legislatore di privilegiare la finalità di maggiore celerità nella definizione delle procedure ad evidenza pubblica in favore della rapidità dell’erogazione delle risorse pubbliche per sostenere l’economia in un periodo emergenziale. In questo senso l’incipit dell’art. 1 del menzionato decreto legge afferma che, senza lasciare margini di scelta alla stazione appaltante, “al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”(…)» (delibera n. 4/2022 –PREC 221/2021/L – PB). Tali disposizioni del d.l. 76/2020 non hanno quindi carattere facoltativo per la stazione appaltante, ma nel periodo sopra indicato, le nuove procedure sostituiscono quelle previste dall’art. 36 del Codice, in quanto introdotte nell’ottica di rilanciare gli investimenti e accelerare gli affidamenti pubblici (in tal senso parere Mims n. 735/2020). Alla luce di quanto sopra, pertanto, le disposizioni dell’art. 1 del d.l. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020, contemplanti un regime di affidamento dei contratti pubblici sotto-soglia, derogatorio rispetto alle previsioni dell’art. 36, comma 2, del Codice, trovano applicazione per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione, per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LUCE DEL DL SEMPLIFICAZIONI - NON NECESSITA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE (36)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Con il mezzo in esame l’appellante è tornata così a sostenere che la disciplina di cui all’art. 1 del d.l. 76/2020 avrebbe sì introdotto una deroga alle disposizioni dell’art. 36, comma 2 d.lgs. 50/16 che prevedono le soglie per l’affidamento diretto, ma non a quelle di cui al primo comma dello stesso art. 36, onde la necessità del rispetto dei “principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Al riguardo, deve anzitutto evidenziarsi che il ricordato decreto legge n. 76 del 2020, in forza delle cui disposizioni è avvenuto l’affidamento contestato, ha introdotto una disciplina emergenziale, temporanea (in quanto applicabile agli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il 31 luglio 2021, termine da ultimo poi prolungato fino al 30 giugno 2023, in forza dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) e derogatoria del Codice dei Contratti pubblici, prevedendo per appalti di modico valore forme procedurali semplificate e più “snelle” al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi, fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016; ciò sul presupposto che l'efficacia della spesa pubblica, specie in caso di maggiore rapidità della sua erogazione, possa rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di volano dell'economia.

5.6. In particolare, per quanto di interesse, il c.d. Decreto semplificazioni ha previsto la possibilità di utilizzare la procedura dell’affidamento diretto - che il codice riserva invece ai soli affidamenti sotto soglia fino ad euro 40.000,00 - ad affidamenti fino a €. 150.000,00 per i lavori e fino alle soglie di legge (art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016) per servizi e forniture.

Il ricorso a tale procedura semplificata non presuppone una particolare motivazione né l’esperimento di indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici (infatti non è neppure previsto l’obbligo di richiedere preventivi).

Infatti, come emerge dalla comparazione tra la lettera a) e la lettera b) comma 2 dell’art. 1 del d.l. 76/2020 - vigente al momento dell’assunzione dei provvedimenti impugnati - nell’ipotesi di affidamento diretto è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando di cui alla lettera b).

Anche la giurisprudenza amministrativa (si veda Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287) ha qualificato il caso in esame quale “affidamento diretto” ai sensi della lettera a), comma 2, dell’art. 1 del decreto legge semplificazioni, che non prevede espressamente la consultazione degli operatori economici, precisando che lo stesso art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, come modificato, prevede la consultazione di cinque operatori economici solo nell’ipotesi di cui alla lettera b), ovvero per gli appalti di servizi e forniture nel caso di affidamenti diretti superiori a 40.000,00 € e sotto la soglia comunitaria.

Tanto premesso in generale quanto alla disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa e venendo all’esame dei motivi di appello, giova anzitutto evidenziare che il Comune ha adeguatamente chiarito le ragioni a fondamento della scelta operata evidenziando di aver deciso di esternalizzare la gestione del servizio, non essendo in grado di gestire direttamente la struttura, e inoltre di aver inteso, tramite l’affidamento diretto in questione, evitare il prolungamento della chiusura e la sua mancata operatività (anche a ragione dei tempi presumibilmente necessari per l’espletamento di una procedura di gara aperta relativa all’affidamento pluriennale della concessione), garantendo quindi la ripresa in tempi rapidi dell’attività di gestione a fini turistico-ricettivi, anche al fine di evitare tanto l’avvio di una nuova procedura di revoca del contributo da parte della Regione (che già a suo tempo, come risulta dagli atti, aveva avviato il procedimento di revoca del finanziamento, contestando proprio la mancata operatività della struttura confliggente con le finalità del contributo erogato- ossia “la qualificazione dell’offerta turistica, in relazione alle specifiche vocazioni dei sistemi locali ed in sinergia con pacchetti turistici definiti”- cfr. nota regionale del 20 febbraio 2014- salvo poi archiviarlo per effetto delle azioni positive intraprese dal Comune per il recupero del borgo di Codeglia), quanto il deterioramento della struttura, nonché dei suoi arredi e beni strutturali dovuto al loro inutilizzo.

L’interesse generale perseguito dal Comune nell’attuale congiuntura non è stato dunque quello di ottenere una maggiore offerta economica, ma di consentire al più presto la ripresa dell’attività della struttura, sì da garantire il presidio del complesso immobiliare e il rispetto della finalità dell’intervento volto alla valorizzazione turistica del territorio.

Il Comune si è quindi non irragionevolmente né illegittimamente determinato all’affidamento diretto della struttura alla società Host 501 s.r.l., per la durata temporanea di un anno e mezzo (sì da includervi una stagione estiva e il periodo delle festività natalizie), in applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 76/2020 che, come evidenziato, ha introdotto strumenti normativi per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, tra cui l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro.

In effetti, non sono stati in concreto violati nel caso in esame i principi sanciti dall’art. 36 comma 1 del Codice dei Contratti pubblici, come invece sostiene l’appellante, in quanto la procedura applicabile e difatti applicata alla fattispecie prescinde dalla previa consultazione di più operatori, non incidendo perciò la mera dichiarazione di interesse presentata dalla società Borgo di Codeglia sulle scelte discrezionali dell’Amministrazione (che non era per questo obbligata all’avvio di un procedimento selettivo tra più operatori economici, previsto per i contratti di importo superiore).

Invero, l’art. 36 prevede al primo comma i principi che devono essere rispettati anche per gli affidamenti sotto soglia.

Il successivo comma due, tuttavia, introduce, per gli affidamenti di valore minimale, in deroga alla previsione di cui al comma primo, la possibilità di procedere ad affidamento diretto, come specificato, anche in assenza di consultazione di due o più operatori economici.

L’art. 1 d.l. 76/20 ha poi innalzato, come chiarito, gli importi previsti dal secondo comma dell’art. 36 d.lgs. 50/16, ma non ha snaturato il carattere di eccezione della norma, che continua a costituire una deroga alla previsione di cui al primo comma.

La sentenza appellata ha dunque correttamente ritenuto che non sussistesse per l’Amministrazione alcun obbligo di espletare una gara informale o una consultazione di mercato.

Di conseguenza, se la concessione è stata correttamente affidata, facendo applicazione della previsione per cui non vi era necessità, in ragione del valore dell’affidamento, di alcun confronto competitivo, non sussiste l’asserita violazione della par condicio e del principio di imparzialità in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione; né potrebbe ritenersi violato il criterio della rotazione, trattandosi del primo affidamento effettuato.

Peraltro, la sentenza ha pure correttamente ricordato come sia l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, sia l’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 76/2020 richiedono esclusivamente che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta dell’affidatario (indicando nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, sinteticamente l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti).

Anche tali previsioni risultano rispettate nel caso di specie: come evidenziato, i provvedimenti impugnati indicano infatti espressamente le ragioni del ricorso all’affidamento diretto nei limiti di legge, legate alla preminente necessità di garantire la concreta operatività della struttura in tempi brevi (in modo da evitare contestazioni e azioni di recupero del contributo pubblico da parte della Regione) ed evitare contenziosi concernenti la titolarità e disponibilità dei beni strumentali.



ATTIVITA' ESERCITATA ISCRITTA IN CCIAA - COERENZA CON OGGETTO DELL'APPALTO -NECESSARIA (83)

TAR PIEMONTE SENTENZA 2021

Nel caso in esame, dalla visura camerale depositata in giudizio risulta che la controinteressata sia iscritta, tra l’altro, per l’attività di commercio di prodotti alimentari e non. Tale generica e ampia indicazione, con la specificazione del codice ATECO “47.91.1”, identificante precipuamente “Il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”, non può ritenersi “incoerente” con l’oggetto della presente procedura.

La generica categoria dell’attività di commercio di prodotti anche non alimentari è talmente ampia da poter ricomprendere qualunque attività di commercio di prodotti, appunto, anche non alimentari, come i dispositivi medico-diagnostici.

Pertanto, come già evidenziato, la decisione della Commissione di gara di ritenere le attività per le quali la xxxx. risulta essere iscritta nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura coerenti con l’oggetto della gara non può ritenersi contraddittoria, manifestamente ingiusta, viziata da difetto di istruttoria e di motivazione o da travisamento dei fatti.

Sul punto, peraltro, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “detta corrispondenza contenutistica – tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d’appalto – non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa vada appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. Diversamente, una rigida e formalistica applicazione del requisito condurrebbe all’ammissione alla gara dei soli operatori aventi un oggetto sociale pienamente speculare rispetto a tutti i contenuti del servizio in gara (indipendentemente dal peso delle diverse prestazioni ad esso inerenti), con ciò restringendosi in modo ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti e la stessa finalità del confronto comparativo-concorrenziale. 1.3. Dunque, l’esigenza di garantire la serietà e l’adeguata qualificazione degli offerenti va contemperata con gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità, in quanto è di interesse pubblico non già la creazione o il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori economici, quanto l’ampliamento di tale mercato anche a concorrenti per i quali è possibile pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale” (Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170).

La prima censura dedotta dalla ricorrente pertanto non coglie nel segno.



AFFIDAMENTO DIRETTO POST DECRETO SEMPLIFICAZIONI - NON E' PARAGONABILE AL CONFRONTO COMPETITIVO (36.2.b)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Deve premettersi che, come si evince dall’Avviso Esplorativo (pag. 2), la gara de qua è stata espletata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lvo n. 50/2016, e non, come sostenuto dalla parte appellante, ai sensi della lett. a), a mente del quale l’Amministrazione procede, “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

Ebbene, ed a prescindere dal carattere del tutto innovativo dei rilievi formulati sul punto dalla parte appellante (puntualmente eccepito dall’impresa appellata), deve in primo luogo rilevarsi che non sussistono i presupposti atti a generare, in capo alla stazione appaltante, l’obbligo di procedere mediante gara (con l’applicazione delle conseguenti disposizioni): invero, quanto alla dedotta possibilità di rinnovo contrattuale (che da sola, comunque, non sarebbe sufficiente a determinare lo sforamento delle soglie previste dall’art. 35), essa esula dalle previsioni della lex specialis, che fa riferimento alla proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 1, d.lvo cit., mentre, quanto alla rilevanza al suddetto fine della clausola di adesione, deve osservarsi che essa è praticabile, secondo la lex specialis, “fino al raggiungimento della soglia comunitaria”.

Se quindi si considera che questa è fissata, dall’art. 35, comma 1, lett. c), per “gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali”, nell’importo di € 209.000,00, ne viene che non è predicabile l’obbligo di indizione della gara sostenuto dalla parte appellante.

Fatta tale premessa, ne deriva che non risultano applicabili alla fattispecie in esame le disposizioni, invocate dalla parte appellante a fondamento del suindicato motivo di censura, di cui agli artt. 77 e 78 d.lvo cit., al fine di dimostrare l’illegittima composizione (recte, la mancata nomina, come evidenziato dal giudice di primo grado) della commissione di gara.

CHIARIMENTI DEL MIT SUL DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2020

MIN INFRASTRUTTURE PARERE 2020

Oggetto: decreto - legge 16 luglio 2020 , n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 15/11/2021 - TERMINI DELLE PROCEDURE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3 DELLA L. 120/20 SEMPLIFICAZIONI.

Relativamente all'argomento in oggetto, si chiede conferma che: 1 - i termini temporali per l'affidamento delle procedure sopra soglia in parola, affidate tramite procedura negoziata in via d'urgenza emergenziale, siano pari a 4 mesi (e non 6); 2 - il loro calcolo sia analogo a quello previsto per le procedure negoziate sotto soglia ossia con partenza individuata al momento dell'invio della lettera d'invito agli operatori economici (indicata nell'avviso di avvio della procedura pubblicato sul profilo del committente) e con conclusione identificata alla data dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contraente (pubblicato nell'avviso di termine procedura nel medesimo sito internet). Ten. Col. Filippo STIVANI.


QUESITO del 02/02/2021 - GARA SUDDIVISA IN LOTTI, IMPORTO DA CONSIDERARE. UTILIZZO PROCEDURA EX ART. 2 COMMA 3 DECRETO SEMPLIFICAZIONI

La scrivente Stazione appaltante appartenente ai settori speciali sta predisponendo una procedura di gara per l’affidamento di “servizi di trasporto” per complessivi 550.000 € oltre iva, suddivisi in due lotti di importo pressoché uguale (Lotto 1 € 300.000 oltre iva; Lotto 2 € 250.000 oltre iva) e con la previsione di un vincolo di aggiudicazione di un solo lotto. Ciò premesso, si domanda: 1) se ai fini della scelta della procedura l’importo da considerare è quello di € 550.000,00 e, pertanto, superiore alle soglie di rilevanza comunitaria ex art. 35 del Codice dei contratti, ovvero è possibile utilizzare le procedure di cui alla lett. b) comma 2 del D.Lgs. 50/16 per ogni singolo lotto. 2) Se, qualora si ricorresse alla procedura negoziata prevista dall’art. 2 comma 3 della L. 120-20 (Decreto Semplificazioni), motivandone la scelta nella determina, occorre pubblicare un Avviso di Indagine di Mercato preventivo, e se sì, per quale durata.


QUESITO del 16/01/2021 - NUMERO MINIMO DI OE DA INVITARE AD UNA GARA MEPA DI LOTTI E BANDI ETEROGENEI.

Un'RdO di lavori di importo complessivo pari ad euro 900 mila + IVA, viene suddivisa in 3 lotti ciascuno riferito ad un bando eterogeneo: OG1 lavori edili per 400 mila euro, 0S30 lavori elettrici per 300 mila euro ed OS3 lavori idrico-sanitari per 200 mila euro. CONSIP, nel rispondere ad un quesito posto da questa SA ha confermato la possibilità di effettuare tale tipologia di gara alla quale però gli OE potrebbero presentare offerta solo ai lotti per i quali bandi risultino effettivamente iscritti. In tale contesto il numero minimo di 10 OE previsto da norma, avrebbe senso solo qualora gli stessi fossero iscritti a tutti i bandi; in caso contrario, a parere di questa SA occorrerebbe incrementarne il numero in ragione della fascia di importo di ogni singolo lotto fino ad arrivare al caso limite di un numero minimo di 20 OE (10 x il lotto, 5 x il lotto 2 e 5 x il lotto 3), qualora nessuno sia iscritto a bandi multipli. È un ragionamento corretto?


QUESITO del 12/12/2020 - ART. 2 C. 4 DL 76/2020 CONV. L. 120/20

Elettra Sincrotrone Trieste SCpA è una soc. di interesse nazionale ex L. 370/1999 e ha il compito di gestire 3 delle 11 Infrastrutture di Ricerca di interesse Globale dell'Italia incluse dal MUR nel PNIR.Elettra sta programmando lavori, forniture e servizi soprasoglia da eseguire nell'immediato e intende sfruttare la semplificazione che l'art. 2, c. 4 del DL 76/20 riserva a specifici settori, tra cui l'attività di ricerca, in ossequio alla Circolare MIT18/11/20 ove si caldeggia l'applicazione della legge in tutte le sue potenzialità. Il c. 4 del cit. art. stabilisce che nei settori indicati fra cui le infrastrutture per attività di ricerca scientifica "e per i contratti relativi o collegati ad essi..le S.A., per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture..., e per l'esecuzione dei relativi contratti operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale". Si ritiene che, per applicare la legge in tutte le sue potenzialità la stessa debba essere applicata a tutti i contratti relativi o collegati al settore de quo (infrastrutture per ricerca scientifica), intendendosi tali quelli che risultino relativi, strumentali o posti in collegamento con il funzionamento dell'infrastruttura. A es. serv. di vigilanza, in quanto evidente il collegamento con le infrastrutture: controllo accessi in ragione di rischi specifici connessi ai macchinari e a tutela del patrimonio aziendale, knowhow incluso. Si chiede conferma dell'interpretazione di cui sopra, se per "applicare la legge in tutte le sue potenzialità", questa debba essere applicata a tutti i "contratti relativi o collegati" alle "infrastrutture per attività di ricerca scientifica" dovendosi intendere tali quelli che risultino relativi, strumentali o posti in collegamento con il funzionamento in concreto dell'infrastruttura stessa, come quelli dei servizi di vigilanza, pulizie, movimentazioni, ritenendo che, diversamente, proprio le finalità del DL 76 potrebbero venir frustrate.


QUESITO del 30/09/2020 - ART. 1 CO. 2 LETT. A) DL 76/20 COORDINATO CON L. 120/20

L'art.1 co.2 lett. a) DL 76/20 coordinato con L. 120/20 prevede: a) affidamento diretto per ... servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro (al netto IVA). In applicazione delle Tariffe professionali l'importo stimato dell'appalto risulta pari ad €160.000. Un professionista si offre di eseguire il servizio professionale per €70.000, nel caso è ammissibile affidare direttamente l'appalto a predetto professionista ex art.1 co.2 lett. a) DL 76/20 oppure dobbiamo procedere mediante procedura negoziata ex art. 2 co.2 lett. b) DL 76/20? Grazie e cordiali saluti