Art. 26 Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi

1. Al decreto legislativo 2 gennaio 2018. n. 1. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera f) é sostituita dalla seguente: «f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località' del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.»;

b) all'articolo 28:

1) al comma 1, alinea, le parole da: «Al fine di» fino a: «citato articolo 25,» sono sostituite dalle seguenti: «Con delibera del Consiglio dei ministri»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «delocalizzazione temporanea in altra località' del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «delocalizzazione, ove possibile temporanea, in altra località' del territorio regionale»;

3) il comma 2 é abrogato.

2. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018. n. 109. convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018. n. 130. individua con propria ordinanza i criteri e le modalità per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità' e comunque nel limite complessivo di 7 milioni di euro.

2- bis. Ai fini del ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015. n. 208.
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