Art. 25 Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018. n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 997, le parole da «L'imposta» fino a «dovuta» sono sostituite dalle seguenti: «L'imposta comunale sulla pubblicità' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° (gradi) gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020,»;

b) al comma 998, le parole «regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» , le parole: «d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,» sono soppresse e le parole «definite le modalità di attuazione del comma 997» sono sostituite dalle parole «stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 , pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell’articolo 29.
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